Ecobonus, un riepilogo della procedura per la cessione del credito: sul sito dell'Agenzia delle Entrate è già disponibile la piattaforma per la detrazione ordinaria. Le istruzioni nella risposta all'interpello n. 255 del 7 agosto 2020.
Ecobonus, come funziona la piattaforma della cessione del credito? A fornire il riepilogo dei passi da seguire è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 255 del 7 agosto 2020.
La richiesta di chiarimenti arriva da parte di un’impresa che nel 2019 ha maturato una quota importante di crediti d’imposta a seguito delle cessioni delle detrazioni riconosciute per l’acquisto di impianti fotovoltaici.
La domanda concerne la possibilità di effettuare una nuova cessione del credito da parte dell’impresa, e le modalità operative da seguire. Un chiarimento che assume rilievo nell’ambito delle misure collegate all’ecobonus del 110% e all’attesa per il lancio della piattaforma per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In attesa di novità, vediamo come funziona ad oggi l’iter per l’ulteriore cessione del credito da parte delle imprese.
Ecobonus, la procedura per la cessione del credito sul sito dell’Agenzia
Alla base dei dubbi sollevati nell’interpello n. 255 vi è l’abrogazione del comma 3-ter, articolo 10 del decreto n. 34/2019, che disciplinava la cessione del credito per l’acquisto di impianti fotovoltaici.
L’impresa che prima dell’eliminazione dell’opzione ha accettato il credito d’imposta da parte del cliente, può effettuare un’ulteriore cessione ai propri fornitori? La risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 agosto 2020 è affermativa, e fornisce passo per passo le istruzioni su come fare.
Per l’esercizio della cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2019 era necessaria un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2020. Adempimento che, come evidenziato nel provvedimento del 18 aprile 2019, è necessario per la:
“determinazione del credito cedibile, dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell’eventuale successiva cessione del credito stesso”
L’importo del credito d’imposta maturato viene reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del cassetto fiscale del cessionario. L’importo riconosciuto può essere quindi utilizzato in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo, dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione dello stesso.
Un iter ben preciso, che regola l’attuale funzionamento della procedura per la cessione del credito dell’ecobonus.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 255 del 7 agosto 2020
- Detrazioni articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR. Cessione del relativo credito.
Piattaforma cessione del credito ecobonus, come funziona passo per passo
La risposta n. 255 dell’Agenzia delle Entrate riepiloga i passaggi preliminari all’utilizzo del credito d’imposta e la procedura da seguire per la cessione dell’ecobonus.
Ricordiamo che si fa riferimento al bonus spettante per i lavori eseguiti nel 2019 e non al nuovo ecobonus del 110%, per il quale si attende il lancio di una piattaforma ad hoc.
Per quel che riguarda i crediti oggetto di cessione nel 2019, l’iter previsto per la maturazione del credito stesso, l’utilizzo o la successiva cessione è il seguente:
- il credito d’imposta ceduto dai clienti, che hanno trasmesso apposita comunicazione entro il 28 febbraio, viene pubblicato sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
- a partire dal 20 marzo, tramite la piattaforma, l’impresa potrà accettare il credito d’imposta, e scegliere se:
- effettuare una nuova cessione ai propri fornitori di beni e servizi;
- utilizzarlo in compensazione, in dieci quote annuali.
La successiva cessione è ammessa in qualsiasi momento e neppure l’abrogazione della norma di riferimento blocca il diritto a trasferire il credito d’imposta ad altri soggetti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus, la procedura per la cessione del credito sul sito dell’Agenzia