Portale ENEA ancora in aggiornamento per le novità della Legge di Bilancio 2025. Cosa si deve fare in caso di lavori che rientrano nell'ecobonus o nei bonus casa con risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili?

Il portale ENEA per le comunicazioni relative all’ecobonus e ai bonus casa che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili è ancora sospeso.
L’aggiornamento è legato alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 alle regole sulle detrazioni fiscali.
L’ENEA è in attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti, per aggiornare i contenuti delle pagine del portale.
La conclusione dell’aggiornamento sarà comunicata con un apposito avviso, intanto come si deve agire in relazione agli interventi conclusi nel 2024 e nel 2025?
Ecobonus e bonus casa: portale ENEA ancora in aggiornamento
Il portale ENEA è ancora in aggiornamento, nonostante le novità della Legge di Bilancio 2025 siano entrate in vigore al 1° gennaio scorso.
Sul sito si legge il seguente messaggio:
“Avviso Legge di Bilancio 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per l’anno 2025 (L. 207/2024). La legge ha introdotto modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali. L’ENEA è in attesa dei chiarimenti da parte degli organi competenti per aggiornare le informazioni contenute in questa pagina, nelle risposte ai quesiti ricorrenti e nei vademecum. L’avvenuto aggiornamento sarà comunicato nella sezione «In evidenza» nella colonna di destra della pagina dedicata sul portale informativo. Si rimanda all’avviso in bacheca per indicazioni sul termine d’invio delle schede descrittive.”
La fase di aggiornamento si sta prolungando per recepire appieno le regole stabilite dalla Manovra 2025.
Cosa devono fare intanto i contribuenti e i tecnici con incarichi relativi a interventi di ecobonus e di bonus casa che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti energetici rinnovabili?
A fornire le indicazioni del caso è un avviso pubblicato lo scorso 5 marzo dal Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica, che fornisce le indicazioni per la trasmissione delle schede descrittive.
Sullo stesso portale era già indicato che: “È possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel 2024.”
Tali lavori, infatti, non sono interessati dalle novità entrate in vigore quest’anno.
Bisognerà però fare attenzione a distinguere tra due situazioni:
- per lavori conclusi nel 2024 e con spese sostenute interamente entro la fine del 2024, le schede descrittive possono essere trasmesse regolarmente;
- per lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025, si consiglia di attendere la conclusione degli aggiornamenti prima d’inviare la scheda descrittiva attraverso il portale dell’ENEA.
In questo secondo caso vengono ridefinite anche le scadenze. In linea generale deve essere rispettato il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
In questo caso, però, non si terra conto del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data di pubblicazione dell’aggiornamento del portale.
Ecobonus e bonus casa: cosa fare nel caso di lavori conclusi nel 2025
Un ulteriore caso da prendere in considerazione è quello previsto nel caso di lavori conclusi nel 2025.
In tale ipotesi il termine per l’invio della scheda descrittiva non deve essere calcolato considerando 90 giorni dalla data di fine lavori.
Il primo giorno da prendere in considerazione è, infatti, quello di pubblicazione dell’aggiornamento del portale.
Gli stessi criteri si devono applicare non solo agli interventi di ecobonus o agli altri bonus casa (per gli interventi già specificati). Le indicazioni si devono applicare anche agli interventi del superbonus, per la trasmissione delle asseverazioni.
Nello specifico, nel caso di lavori conclusi nel 2024 e con spese sostenute interamente entro lo scorso anno, le asseverazioni possono regolarmente essere trasmesse.
Per le altre asseverazioni interessate dalla legge n. 207/2024 si consiglia di attendere l’aggiornamento del portale. In caso contrario potrebbe essere necessario provvedere alla regolarizzazione delle incongruenze annullando il codice di protocollo e trasmettendo nuovamente l’asseverazione.
Anche in questo caso il termine di 90 giorni verrà calcolato escludendo il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di pubblicazione dell’aggiornamento del portale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus e bonus casa: portale ENEA ancora in aggiornamento