Attività di dottore commercialista compatibile con l’incarico di trustee e protector

Emiliano Marvulli - Commercialisti ed esperti contabili

La professione di dottore commercialista e le attività di trustee o protector di un trust sono compatibili. Lo conferma il CNDCEC

Attività di dottore commercialista compatibile con l'incarico di trustee e protector

Non sussistono cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista e lo svolgimento delle attività di trustee o protector di un trust, rientrando senz’altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un dottore commercialista.

In questo senso si è espresso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini n. 35 del 17 giugno 2024 a firma del Presidente Elbano de Nuccio.

Attività di dottore commercialista compatibile con l’incarico di trustee e protector

Il documento segue al quesito con cui l’Ordine dei commercialisti di Forlì ha chiesto se, con riferimento all’istituzione di un Trust, un Commercialista che non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell’ambito del Trust stesso possa essere chiamato a ricoprire il ruolo di trustee o di protector.

Il richiedente ha domandato, in particolare, se il Commercialista possa incorrere in una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione, tenuto conto del fatto che l’attività del trustee consiste nel gestire i beni vincolati in trust nell’interesse dei beneficiari (disponenti) e l’attività del protector consiste nella vigilanza sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.

È stato inoltre chiesto se l’attività del trustee e quella del protector, per la tipica professionalità richiesta nell’espletamento dell’incarico, possano rientrare tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista.

Al fine di dare esito al quesito è stato evidenziato che trustee e protector sono entrambe figure previste nel trust, istituto giuridico di matrice anglosassone attraverso il quale un soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce la titolarità dei beni ad un altro soggetto (cd. trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (cd. beneficiari) cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

Al momento della costituzione del trust, il settlor può scegliere un protector per controllare la gestione del trust nell’interesse del beneficiario.

Tra settlor, trustee e beneficiario si instaura un rapporto fiduciario in ragione del quale il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione.

Pertanto, tenuto conto del fatto che il trustee, seppur titolare della proprietà dei beni conferiti e vincolati nel trust, si limita a gestirli nell’esclusivo interesse dei beneficiari o al fine del raggiungimento di uno specifico scopo, tale figura può essere assimilata a quella di un amministratore o amministratore unico o liquidatore di società di capitali con ampi (o tutti) i poteri gestionali.

Di conseguenza, alcuna causa di incompatibilità sussiste con l’esercizio della professione. Resta fermo quanto rappresentato nelle Note Interpretative del CNDCEC in merito alla eventuale circostanza che in capo all’iscritto siano ravvisabili, in base a qualunque atto o documento acquisito un interesse economico prevalente o una situazione di socio influente od occulto, giacché in tali casi l’attività sarà considerata incompatibile.

Inoltre, l’Ordine non ravvisa alcuna incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e lo svolgimento dell’attività di protector, consistendo quest’ultima nella vigilanza sull’operato del trustee, nell’interesse dei beneficiari o dello scopo del trust.

Da ultimo, è stato osservato che l’attività del trustee e quella del protector possono rientrare senz’altro tra quelle specifiche e solitamente svolte da un Commercialista. Al riguardo, sono state richiamate le seguenti attività che formano oggetto della professione ai sensi del D.lgs. n. 139/2005, ossia:

  • l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (art. 1, co. 2, lett. a) e,
  • le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali.
CNDCEC - Pronto Ordini n. 35 del 17 giugno 2024
Chiarimenti sulla compatibilità tra la professione di dottore commercialista e le attività di trustee o protector di un trust.

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