Lavoratori domestici: le regole su malattia, infortunio e Cas.Sa.Colf

Rossella Quintavalle - Leggi e prassi

Domestici: cosa accade in caso di malattia o infortunio? Diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro. Dal 2007 obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Colf.

Lavoratori domestici: le regole su malattia, infortunio e Cas.Sa.Colf

Ai collaboratori domestici sono riservate specifiche tutele in caso di assenza per malattia e infortunio.

Inoltre, a decorrere dal rinnovo contrattuale del 16/2/2007, è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro aderenti alle Associazioni stipulanti o per coloro che comunque applicano tale contratto, di iscrivere i propri dipendenti alla “Cassa mutua per colf e badanti”, denominata “Cas.Sa.Colf”, come argomentato più avanti.

Lavoratori domestici: le regole nel caso di assenza per malattia

È innanzi tutto utile sapere che non essendovi la partecipazione economica da parte dell’INPS a favore dei collaboratori domestici in caso di malattia, gli stessi non sono obbligati a trasmettere il certificato medico all’Istituto di Previdenza, mentre è dovere del lavoratore informare tempestivamente il datore di lavoro inviando, mediante raccomandata ed entro due giorni dal rilascio, un certificato del medico curante che attesti la prognosi per i giorni non lavorati; il lavoratore convivente potrà consegnare il certificato direttamente nelle mani del datore di lavoro.

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto, la conservazione del posto al lavoratore varia a seconda dell’anzianità di servizio e spetta per i seguenti periodi:

  • per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  • per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
  • per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Tali periodi sono prolungati del 50% in caso di malattia oncologica, specificatamente documentata dalla competente ASL.

Il trattamento economico, anch’esso diversificato a seconda del periodo di anzianità, deve essere corrisposto:

  • fino al 3° giorno consecutivo, per il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal 4° giorno in poi, per il 100% della retribuzione globale di fatto.

La corresponsione della retribuzione spetta per i seguenti periodi:

  • per anzianità fino a 6 mesi, per un massimo di 8 giorni;
  • per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, per un massimo di 10 giorni;
  • per anzianità oltre i 2 anni, per un massimo di 15 giorni.

L’assenza per infortunio

In caso di infortunio occorso al lavoratore durante la prestazione lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una denuncia all’INAIL entro le 24 ore dall’accaduto o entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, ed entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.

Sarà l’INAIL a provvedere al trattamento economico successivo ai primi tre giorni che sono a completo carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, inoltre, conserverà il posto di lavoro, con calcolo nell’anno solare in 365 giorni decorrenti dall’evento, per i seguenti periodi:

  • per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  • per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
  • per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

La Cas.Sa.Colf

La “Cas.Sa.Colf” fornisce prestazioni e servizi sanitari integrativi ed aggiuntivi a quelli della sanità pubblica. Non tutti i datori di lavoro sanno che il Mav/Colf prodotto attraverso il servizio on line dell’INPS, o i bollettini inviati al domicilio del datore di lavoro, non comprende i contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa. L’assicurazione del lavoratore alla Cassa impone un versamento aggiuntivo di importo esiguo e pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro, di cui 0,01 euro sono a carico del lavoratore.

Aggiungerlo ai consueti contributi trimestrali è cosa semplice e si effettua attraverso:

  • l’inserimento nel campo “c.org” il codice F2 (Cas.Sa.Colf);
  • l’aggiunta dell’importo risultante da euro 0,03 per le ore retribuite nel trimestre.

Beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti alla cassa sanitaria dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di assistenza contrattuale i quali possono fruire delle prestazioni dal primo giorno del secondo trimestre in cui risulta pagato il dovuto contributo.

I lavoratori hanno diritto alle prestazioni solo se risultano pagati (anche da più datori di lavoro) almeno quattro trimestri continuativi di contributi precedenti alla eventuale richiesta di prestazioni, e a condizione che risultino versati almeno contributi sanitari per 25 euro.

Il requisito di continuità è esteso anche per il periodo di disoccupazione solo ed esclusivamente per i due trimestri successivi a quello nel quale sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Essere assicurati presso la Cas.Sa.Colf, dà diritto a molteplici interventi economici da parte della Cassa ed in particolare possono essere richiesti rimborsi relativi a diarie per ricovero, convalescenza, ticket sanitari, spese periodo gravidanza, eventuali interventi chirurgici a neonati figli di lavoratori iscritti, e ancora rimborsi protesi ortopediche ed ausili medici ortopedici, spese per trattamenti fisioterapici, oltre ad alcune indennità per grandi interventi in strutture pubbliche.

Al datore di lavoro, in caso di casi di rivalsa INAIL su infortuni del dipendente, la Cas.Sa.Colf rimborserà le spese sostenute da parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico, nella misura di € 25.000,00 per ciascun evento e per anno civile. L’assicurazione tutela il datore di lavoro anche nei casi di responsabilità civile verso terzi, per danni involontariamente causati dai lavoratori.

Per conoscere le modalità di richiesta delle prestazioni i soggetti interessati devono seguire le indicazioni disponibili su www.Cas.Sa.Colf.it scaricando la modulistica MRP-D o MRD-DL.

La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici è esclusivamente del datore di lavoro che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.

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