Domanda CIG Covid con causale DL 146/2021: scadenza 31 dicembre per le richieste di accesso alle settimane aggiuntive previste dal Decreto Fiscale in caso di riduzione o sospensione a ottobre. I datori di lavoro hanno un mese di tempo più del previsto e ad annunciarlo è l'INPS con la circolare numero 183 del 10 dicembre.
Domanda CIG Covid con causale DL 146/2021, la prima scadenza da considerare è il 31 dicembre 2021: è questo il termine ultimo che i datori di lavoro che hanno ridotto o sospeso le attività a ottobre devono considerare per trasmettere le richieste all’INPS.
Si concede un mese di tempo in più del previsto, anche alla luce del fatto che il canale per la trasmissione delle istanze è stato attivato il 18 novembre 2021.
Lo annuncia lo stesso Istituto con la circolare numero 183 del 10 dicembre 2021 che fa il punto sulle settimane aggiuntive previste dal Decreto Fiscale, fornendo indicazioni di dettaglio sulle diverse novità normative introdotte.
Domanda CIG con causale DL 146/2021, INPS chiarisce: prima scadenza 31 dicembre
Per individuare esattamente quali sono i datori di lavoro che devono rispettare la scadenza del 31 dicembre 2021 per la domanda di CIG con causale DL n. 146/2021 è necessario fare una panoramica sulle ultime settimane aggiuntive introdotte dal DL Fiscale.
Nel DL n. 146/2021 ha preso forma una nuova e ulteriore proroga della cassa integrazione Covid: per alcuni datori di lavoro la possibilità di beneficiare degli strumenti di integrazione salariale, quindi, arriva fino alla fine dell’anno.
L’estensione della CIG Covid è stata messa nero su bianco con l’articolo 11 del Decreto Fiscale 2022, in via di conversione in legge.
In sintesi le novità.
Trattamento di integrazione salariale | Settimane | Periodo di riferimento | Settimane aggiuntive DL Fiscale | Periodo di riferimento |
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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno Ordinario (ASO) | 28 settimane | Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 | 13 settimane | Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 |
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili | 17 settimane | Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 | 9 settimane | Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 |
I datori di lavoro interessati, quindi, sono i seguenti:
- soggetti che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) che sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali o che rientrano nella Cassa integrazione in deroga;
- soggetti appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili individuati con codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007).
Mentre per quanto riguarda i lavoratori, è possibile richiedere i trattamenti solo per quelli operativi al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021.
Nella circolare n. 183 del 2021 si legge:
“Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”.
Sulle regole di accesso alla cassa integrazione prevista dal Decreto Fiscale 2022, è necessaria poi una precisazione:
- i datori di lavoro che possono usufruire di CIG in deroga e assegno ordinario hanno la possibilità di usufruire delle settimane aggiuntive solo una volta richieste e autorizzate tutte le 28 settimane del DL Sostegni;
- mentre l’utilizzo della CIGO Covid settoriale regolata dal DL n. 146/2021 “prescinde dal ricorso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dalle vigenti disposizioni”.
Anche in questo caso, però, si prevede il rispetto di una specifica condizione:
“Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto fiscale, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis, a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane”.
Domanda CIG Covid con causale DL 146/2021, prima scadenza 31 dicembre: le istruzioni INPS
Con il messaggio numero 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS ha annunciato l’apertura del canale per la trasmissione della domanda di accesso alle settimane aggiuntive di CIG Covid previste dal Decreto Fiscale, allo stesso tempo ha confermato le istruzioni già fornite per beneficiare dei diversi strumenti di integrazione salariale e ha istituito le nuove causali da utilizzare.
Trattamento di integrazione salariale | Nuova causale per le settimane aggiuntive |
---|---|
ASO e CIGD | COVID 19 - DL 146/21 |
CIGO settoriale | COVID 19 - DL 146/21 |
CIGO settoriale con sospensione di CIGS | COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS |
Anche la tabella di marcia da rispettare è quella canonica: per la domanda di CIG Covid bisogna procedere entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Ma come è accaduto spesso anche in passato per il primo periodo di applicazione i tempi si allungano.
Con la circolare numero 183/2021, l’INPS chiarisce:
“Al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più ampio accesso alle tutele in esame, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021”.
Anche sulle modalità di pagamento delle integrazioni salariali, non ci sono particolari novità: il datore di lavoro può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche con possibile anticipo del 40 per cento.
Per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, bisogna inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o comunque entro 30 giorni dalla notifica della PEC dell’autorizzazione, nel caso in cui sia più favorevole.
Tutti i dettagli sulle settimane aggiuntive di CIG Covid previste dal Decreto Fiscale 2022 sono contenute nel testo integrale della circolare numero 183 del 2021.
- INPS - Circolare numero 183 del 10 dicembre 2021
- Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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