Domanda cassa integrazione DL Sostegni, istruzioni INPS: nuova causale per le settimane aggiuntive. In totale sono 25 per la CIGO fino al 30 giugno e 40 per la CIG in deroga e l'assegno ordinario fino al 31 dicembre 2021. Restano gli interrogativi sul buco di fine marzo. I dettagli nel messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo.
Domanda cassa integrazione 2021, istruzioni INPS: per le settimane aggiuntive e quindi previste dal Decreto Sostegni è necessario utilizzare la nuova causale COVID 19 - DL 41/21.
Con la proroga inserita nell’ultimo provvedimento emergenziale, il periodo di accesso alla CIGO arriva al 30 giugno mentre quello relativo alla CIG in deroga e all’assegno ordinario al 31 dicembre.
Con il messaggio numero 1297 del 26 marzo 2021, l’Istituto fornisce una panoramica delle ultime novità, ma resta ancora qualche interrogativo sulla copertura, che sembra avere un buco proprio in questi giorni di fine marzo.
Domanda cassa integrazione DL Sostegni, INPS: quando è possibile utilizzare le settimane aggiuntive?
La cassa integrazione 2021 per coronavirus è attualmente regolata dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Sostegni.
Dopo la proroga che ha esteso al 31 marzo la CIGO e al 30 giugno la CIG in deroga e per l’assegno ordinario, l’approvazione del DL numero 41 del 22 marzo ha previsto un ulteriore prolungamento della possibilità di utilizzare gli strumenti di integrazione salariale e alcune novità nel sistema degli ammortizzatori sociali.
Alla luce dell’ultimo intervento, i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso alla cassa integrazione 2021 per coronavirus per un totale di 25 settimane nel caso della CIGO e 40 settimane nel caso della CIG in deroga e dell’assegno ordinario.
Trattamento di integrazione salariale | Settimane | Periodo di copertura | Causale | Lavoratori ammessi |
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CIGO | 12 settimane | Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 | COVID 19 L. 178/20 | Lavoratori in forza al 4 gennaio |
13 settimane | Dal 1° aprile al 30 giugno 2021 | COVID 19 - DL 41/21 | Lavoratori in forza al 23 marzo | |
CIG in deroga e assegno ordinario | 12 settimane | Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 | COVID 19 L. 178/20 | Lavoratori in forza al 4 gennaio |
28 settimane | Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 | COVID 19 - DL 41/21 | Lavoratori in forza al 23 marzo |
Come sottolinea l’INPS nel messaggio numero 1297 del 26 marzo 2021, le nuove settimane sono aggiuntive alle precedenti.
In caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Mentre per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga e l’assegno ordinario, l’INPS specifica:
“Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.
Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021”.
Le istruzioni però non sciolgono i dubbi che riguardano la copertura completa del mese di marzo: se si considerando 12 settimane, come previsto dalla Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2021 resta un buco di quattro giorni dal 27 al 31 marzo.
La norma, come le indicazioni operative dell’Istituto, parlano di nuove settimane fruibili dal 1° aprile 2021.
Domanda cassa integrazione DL Sostegni, INPS: COVID 19 - DL 41/21 è la causale da utilizzare
Possono richiedere le nuove settimane di cassa integrazione per coronavirus anche coloro che non l’hanno mai richiesta.
Le regole e i tempi per presentare domanda di cassa integrazione 2021 anche con il Decreto Sostegni restano le stesse: le richieste di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario vanno inoltrate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Ma c’è una novità importante di cui tener conto: la richiesta deve riportare la nuova causale COVID 19 DL 41/21.
Come di consueto, in fase di prima applicazione si concede più tempo:
“Il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021.
Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021”.
I datori di lavoro possono richiedere i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal DL Sostegni per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
In caso di pagamento diretto, poi, il datore di lavoro deve inviare i dati utili all’erogazione delle somme entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento o anche entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, nel caso in cui il termine risulti più favorevole per l’azienda.
Sempre sul fronte del pagamento si attende il debutto del nuovo sistema Uniemens CIG: sarà questo il nuovo strumento da utilizzare per i trattamenti di integrazione salariale che riguardano sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a partire da aprile 2021. L’innovazione era stata annunciata già nei mesi scorsi dagli addetti ai lavori come una semplificazione, si attendono ora le istruzioni INPS per passare all’operatività.
Un’ultima novità riguarda l’estensione delle modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.
Prima del Decreto Sostegni, per la CIGD era limitato solo alle aziende plurilocalizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020.
Ulteriori dettagli nel testo integrale del messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo 2021.
- INPS - Messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo 2021
- Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.
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