Bonus assunzioni 2024 per le donne vittime di violenza: online il modulo di domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Tutto pronto per la presentazione delle richieste di esonero contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza. L'INPS mette a disposizione il modulo di domanda per il bonus. Le istruzioni per l’invio e per la fruizione

Bonus assunzioni 2024 per le donne vittime di violenza: online il modulo di domanda

Al via le domande per l’esonero contributivo previsto per le aziende che assumono donne vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà.

L’INPS annuncia che è online e disponibile il modulo da inviare per la richiesta dello sgravio fino a 8.000 euro annui.

Il modulo di domanda on-line “ERLI” è reperibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale.

Nel documento anche le indicazioni per fruizione dell’esonero in Uniemens.

Bonus assunzioni 2024 per le donne vittime di violenza: online il modulo di domanda

L’INPS con il messaggio n. 2239, pubblicato il 14 giugno 2024, fornisce il via libera alla fruizione del nuovo bonus per l’assunzione di donne vittime di violenza che ricevono il reddito di libertà.

Dopo le prime indicazioni operative fornite nella circolare n. 41 dello scorso marzo, infatti, l’Istituto comunica di aver messo a disposizione il modulo per la domanda di ammissione all’esonero.

Il bonus consiste in uno sgravio contributivo del 100 per cento nel limite massimo di 8.000 euro annui. Spetta alle imprese che assumono, nel triennio 2024/2026, donne, cittadine italiane, comunitarie o con permesso di soggiorno, vittime di violenza, senza figli o con figli minori, che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Queste debbano risultare disoccupate e percepire il reddito di libertà.

L’esonero contributivo spetta per diverse tipologie di assunzione e con durata differente:

  • a tempo indeterminato, per un massimo di 24 mesi;
  • a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi (anche in caso di proroga);
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per massimo 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’esonero spetta anche in caso di part-time e lavoro in somministrazione.

L’INPS, dunque, ha messo a disposizione il modulo di domanda “ERLI, reperibile nella sezionePortale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” presente sul sito istituzionale e raggiungibile, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, al seguente percorso:

““Imprese e Liberi Professionisti” - “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” - sezione “Strumenti” > “Vedi tutti”.”

La domanda di ammissione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’INPS, quindi, dopo l’invio della richiesta, verifica l’esistenza del rapporto, calcola l’importo dell’incentivo spettante, verifica la sussistenza della copertura finanziaria e in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero, indicando l’importo massimo spettante.

L’Istituto, inoltre, precisa che, in caso di aumento delle ore di lavoro nel corso di un rapporto part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il bonus non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato.

Bonus assunzioni 2024 per le donne vittime di violenza: come indicare l’esonero in Uniemens

I datori di lavoro possono fruire del beneficio tramite conguaglio nelle denunce contributive. Nel documento l’INPS fornisce tutte le indicazioni da seguire.

L’esonero si può esporre a decorrere dal mese di competenza di giugno 2024. In particolare, nell’elemento codice causale deve essere inserito il nuovo valore ERLI, con significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

L’INPS poi attribuirà i seguenti codici di nuova istituzione:

  • L595, per indicare “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • L596, “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

La valorizzazione con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio a maggio 2024) può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza di giugno, luglio e agosto 2024.

Per gli altri dettagli, comprese le indicazioni per la compilazione del flusso PosAgri e ListaPosPA si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 2239/2024.

INPS - Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024
Esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza - Rilascio del modulo di domanda

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