Divorzio e rinuncia alla casa coniugale: nessuno “sconto” sull’imposta di registro

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Divorzio e rinuncia alla casa coniugale con atto unilaterale: nessuno “sconto” è previsto per l'imposta di registro, di bollo, e di altra tassa. Manca il nesso con la risoluzione della crisi matrimoniale che dà diritto all'agevolazione. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 39 del 10 febbraio 2020.

Divorzio e rinuncia alla casa coniugale: nessuno “sconto” sull'imposta di registro

Divorzio e rinuncia alla casa coniugale con atto unilaterale: nessuno “sconto” sull’imposta di registro, di bollo e di altra tassa. Si tratta di una libera volontà e non c’è il nesso con la risoluzione della crisi matrimoniale, che dà diritto a beneficiare dell’agevolazione prevista.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 39 del 10 febbraio 2020. A fornire lo spunto per fare luce sulla questione è, come di consueto, l’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 39 del 10 febbraio 2020
Mancata applicazione dell’ art.19 L 74/1987 all’atto di rinuncia all’assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione.

Divorzio e rinuncia alla casa coniugale: nessuno sconto sull’imposta di registro

Protagonista è una contribuente che, al momento della separazione nel 2006, aveva ottenuto il godimento di un appartamento di proprietà del coniuge, dove era andata a vivere con le figlie.

La sentenza di divorzio l’anno dopo la obbligava a rinunciare all’assegnazione della casa e alla cancellazione della trascrizione nel momento in cui avesse lasciato l’appartamento.

Dopo aver lasciato l’appartamento nel 2012, nel 2019 decide di procedere con gli adempimenti di registrazione e di annotamento di cancellazione della trascrizione eseguita il 26 maggio 2006 e predispone un atto unilaterale di rinuncia all’assegnazione dell’appartamento.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare se è possibile beneficiare della esenzione da imposte di bollo, di registro, di altra tassa, in linea con quanto previsto dall’articolo 19 della legge numero 74 del 6 marzo 1987.

Con la risposta all’interpello numero 39 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione e fornisce i suoi chiarimenti:

“L’atto unilaterale di rinuncia e la relativa e susseguente cancellazione della trascrizione a carico dell’istante è espressione della libera volontà dell’istante e come tale e non è collegato all’adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di scioglimento del matrimonio.

Ne discende, pertanto, che l’atto di rinuncia ed i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possano fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sopra citata”.

Divorzio, agevolazione di imposta di registro, bollo e di altra tassa solo quando c’è il nesso con la risoluzione della crisi coniugale

L’agevolazione sull’imposta di registro e di bollo è strettamente connessa alla risoluzione della crisi coniugale. È su questo nesso che l’amministrazione finanziaria ancora la sua risposta.

L’articolo 19 della legge numero 74 del 6 marzo 1987 dispone che “tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche
esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni
di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di
bollo, di registro e da ogni altra tassa”
.

Agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale è la ratio dell’articolo 19.

Un nesso che non può mancare per beneficiare delle sue disposizioni. Il testo, inoltre, con la risoluzione numero 372 del 2007 definisce in maniera ancora più chiara i confini del beneficio previsto:

“l’agevolazione in oggetto opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed accordi raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e che avrebbero potuto essere realizzati in qualunque momento”.

Tornando al caso analizzato, dalla sentenza di divorzio emerge che l’appartamento di proprietà del marito viene assegnato alla contribuente fino al 25° anno di età della figlia e a precise condizioni: nel momento in cui lo lascia anticipatamente, rinuncia al diritto di godimento ed è soggetta all’obbligo di provvedere anche economicamente alla cancellazione dell’assegnazione della casa.

L’atto unilaterale di rinuncia e la relativa cancellazione della trascrizione è espressione della libera volontà dell’ex moglie e non può collegarsi alla risoluzione della crisi coniugale.

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