È possibile accedere alla compensazione per debiti superiori a 100.000 euro con rate regolarmente pagate? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del divieto di compensazione con modello F24 per debiti di importo superiore a 100.000 euro, in vigore dal prossimo 1° luglio.
Il divieto non si applica ai debiti che sono oggetto di piani di rateazione con pagamenti regolari.
I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 136 del 20 giugno 2024.
Divieto compensazione per debiti iscritti a ruolo: non si applica nel caso di rate regolarmente pagate
Con la risposta all’interpello numero 136 del 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate fa luce sull’applicazione del divieto di compensazione con modello F24 per debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro.
Il chiarimento arriva in risposta al quesito dell’istante, una società:
- i cui debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di importo superiore a 100.000 euro, sono oggetto di piani di rateizzazione per i quali non è intervenuta decadenza;
- che dispone di crediti d’imposta, tra i quali alcuni derivanti dal superbonus, ex art. 119 del D.L. 34/2020.
Alla luce del divieto è possibile portare in compensazione i crediti fiscali nel caso di debiti per i quali è stata concessa la rateazione? Tali limiti si applicano ai crediti derivanti dai bonus edilizi, trattandosi di crediti d’imposta di natura agevolativa?
L’istante ritiene che, in ragione dell’attuale contesto normativo e di prassi, il divieto di compensazione per importi superiori a 100.000 euro non si applichi:
- per qualsiasi tipologia di credito che si intenda compensare, nei casi di rateazione i cui pagamenti risultino regolari;
- a prescindere dall’accoglimento di una istanza di rateazione, se i crediti che si intende compensare derivano dai bonus edilizi.
L’Agenzia delle Entrate non conferma a pieno l’interpretazione della società in quanto, come si vedrà in seguito, questo tema è stato oggetto di molteplici revisioni normative.
Ad ogni modo, le Entrate chiariscono che il divieto in questione non opera nel caso di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione se i relativi pagamenti risultano regolari.
Nel caso di specie viene precisato che il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa e con l’eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione, nel caso di somme superiori a 100.000 euro.
Il divieto si applicherebbe, quindi, anche ai bonus edilizi ma solo a partire dal 1° luglio prossimo.
Divieto compensazione con rate regolari: le novità del quadro normativo
All’interno della risposta, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il nuovo quadro normativo in materia di utilizzo dei crediti in compensazione.
Il comma 3-bis, introdotto all’art. 121 del D.L. 34/2020 dall’art. 4 del D.L. 39/24, prevede che per importi complessivamente superiori a 10.000 euro per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la possibilità di compensazione è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Rimangono però inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono rimesse a un regolamento che deve essere approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Come già anticipato, inoltre, con effetto dal 1° luglio 2024 è previsto che il divieto non operi con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per cui non sia intervenuta decadenza.
Come evidenziato, infine, dall’Agenzia delle Entrate, i nuovi interventi normativi aprono dunque la strada della compensazione anche in presenza di ingenti debiti, se per gli stessi è in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Divieto compensazione: non si applica nel caso di rateizzazione regolare dei debiti