La distribuzione degli utili nell’impresa sociale

Cristina Cherubini - Associazioni

L'impresa sociale è un ente che rientra nella riforma attuata dal legislatore in merito al terzo settore, disciplinata dal d.lgs 112/2017. Data la sua particolare configurazione legislativa, è oggetto di attenta analisi da parte degli utilizzatori, anche per merito delle peculiari possibilità date offerte per quanto riguarda la distribuzione degli utili.

La distribuzione degli utili nell'impresa sociale

L’impresa sociale, come abbiamo in più occasioni sottolineato, è un ente del terzo settore, che pur essendo un ente privato, può assumere anche le vesti di una societàma deve comunque mantenere l’assenza di scopo di lucro.

Tale assunto fa quindi presumere l’impossibilità di distribuire utili in forma diretta ed indiretta, in ogni dimensione e limite, ma invece non è propriamente così che il legislatore ha previsto per tale forma giuridica.

L’impresa sociale non può difatti distribuire utili ed avanzi di gestione né in maniera diretta né indiretta, se non nel rispetto di particolari limiti.

Impresa sociale: quando non è distribuzione indiretta

In una specifica analisi abbiamo affrontato l’argomento della distribuzione indiretta degli utili, fattispecie non consentita dal legislatore per le imprese sociali, in quanto tali azioni non permetterebbero all’ente di mantenere l’assenza di scopo di lucro.

Vi sono però alcune casistiche che non sono considerabili come distribuzione indiretta di utili e sono quindi permesse.

L’art. 3 comma 2-bis del d.lgs 112/2017 prevede infatti che “non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica”.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 2545 sexies del codice civile è difatti permessa la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Tale fattispecie, se verificata, non comporta quindi distribuzione di utili ed avanzi.

La distribuzione degli utili nell’impresa sociale

Volendo, invece, analizzare quali sono le ipotesi consentite all’impresa sociale per la distribuzione di utili ed avanzi dovremmo citare l’art. 3 comma 3 del d.lgs 112/2017.

Il testo prevede che “l’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti” al verificarsi di particolari condizioni:

  • se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • nel caso in cui voglia destinarli a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, si parla difatti di società, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 3 del d.lgs 112/2017.

Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs 112/2017 “le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi”.

Tali versamenti sono deducibili ai fini dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante.

Ricapitolando, in un’impresa sociale è quindi possibile:

  • rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 3 del d.lgs 112/2017;
  • ripartire ai soci i ristorni correlati ad attività di interesse generale nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, se si tratta di imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica;
  • destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti se l’impresa sociale è costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
  • destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
  • destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, nonché dalla Fondazione Italia Sociale.

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