Dispositivi di ausilio per disabili: incentivi e detrazioni per l'acquisto solo per i diretti interessati e per i loro familiari. La portata delle agevolazioni è troppo ristretta per portare a termine il processo di inclusione sociale eliminando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle strutture e nell'utilizzo dei servizi.
Dispositivi di ausilio per disabili: solo i diretti interessati ed eventualmente i loro familiari hanno diritto a incentivi e detrazioni per l’acquisto. Ma per eliminare davvero ogni forma di discriminazione nell’accesso alle strutture e all’utilizzo dei servizi, sarebbe necessario ampliare la portate delle agevolazioni.
Il legislatore volendo definire attraverso la legge 104 del 1992 la condizione di disabilità, più specificamente trattata nell’accezione di gravità all’interno dell’art. 3 comma 3 del sopra menzionato testo legislativo, ha creato una serie di aree critiche che dovevano essere risanate dalle azioni messe in atto dalla comunità, da enti pubblici ed agenti privati.
Una delle necessità più impellenti, di cui negli anni si è sentito maggiormente parlare, è sicuramente l’estrema urgenza con la quale tutte le istituzioni pubbliche ed anche private di collettivo interesse, dovevano adeguare le proprie strutture al fine di poter garantire la libera fruizione dei servizi a tutti i cittadini.
Come in ogni analisi la punta dell’iceberg, è sicuramente l’aspetto più facile da rilevare ma la sua soluzione è mai la reale svolta del problema.
Infatti è chiaro che al fine di poter realmente eliminare qualsiasi tipo di discriminazione e barriera è assolutamente necessario poter rendere maggiormente accessibili alle persone che ne avvertono la necessità, la strumentazione tecnica ed informatica idonea a fornire a tutti l’occasione di poter comunicare con il mondo e partecipare al suo sviluppo intellettuale.
Dispositivi di ausilio per disabili: agevolazioni per l’acquisto di strumenti informatici
Il caso già precedentemente analizzato, secondo il quale un ente non commerciale sia esso un ETS o un ASD voglia riqualificare un’area compresa all’interno di un complesso universitario, pone l’attenzione su un aspetto, utile per una riflessione più approfondita: per creare un ambiente totalmente inclusivo sarebbe opportuno fare alcune considerazioni dal punto di vista in primis strutturale e poi sulle tecnologie assistive presenti all’interno della struttura.
L’individuo affetto da disabilità può essere in grado di deambulare in autonomia ma soffrire di altre problematiche, per il superamento delle quali necessita non di un adeguamento della struttura della quale usufruisce, ma dei servizi che essa offre, per questo può rivelarsi necessario l’acquisto di particolare strumentazione, la quale molto spesso richiede un’ingente dispendio di risorse.
Il legislatore, al fine di poter agevolare l’acquisto dei mezzi di ausilio, ha previsto l’applicazione dell’aliquota iva del 4% anziché del 22% per tutta quella strumentazione necessaria all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
L’Agenzia delle Entrate all’interno della sezione del sito ufficiale dedicata a tale argomento elenca alcuni dei mezzi di ausilio più comunemente acquistati, i quali possono beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4%:
- servoscala e altri mezzi simili;
- piattaforme elevatrici;
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- protesi dentarie;
- apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- ogni altro sussidio tecnico e informatico rivolto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap.
Dispositivi di ausilio: cumulabilità delle detrazioni e soggetti beneficiari
Molte delle strumentazioni sopra descritte, volte alla eliminazione delle difficoltà motorie delle persone con disabilità sono spesso comprese in opere di riqualificazione più ampie e quindi beneficiarie della detrazione irpef prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Parlando invece delle apparecchiature informatiche, è per esse prevista, oltre che l’applicazione di un’aliquota iva agevolata del 4% anche una detrazione Irpef pari al 19% del costo di acquisto della strumentazione.
Possono beneficiare di tale agevolazione, come specificato dall’Amministrazione finanziaria:
“i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati”.
Volendo fare qualche esempio pratico, rientrano tra le strumentazioni il cui acquisto può essere agevolato un fax, un modem, un computer, un telefono a viva voce, utili per il superamento delle barriere architettoniche derivanti da problematiche di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Le funzioni a cui devono strettamente rispondere i dispositivi sono le seguenti:
- devono essenzialmente facilitare la comunicazione tra individui;
- devono poter consentire l’implementazione di elaborati scritti e grafici;
- devono stimolare una maggiore percezione e controllo dell’ambiente circostante;
- devono consentire un completo accesso all’informazione e alla cultura;
- devono inoltre assistere l’individuo attraverso un eventuale processo di riabilitazione.
I soggetti che possono avvalersi di tali agevolazioni sono tutti gli individui che rispondono alla definizione fornita dal legislatore all’interno dell’art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992.
Solo le persone affette da disabilità o eventualmente i loro familiari, se ne risultano a carico, possono ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata iva in sede di acquisto e l’eventuale detrazione Irpef al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche in questo caso quindi un eventuale ente, intenzionato a dotare la propria struttura di dispositivi all’avanguardia realizzati in un’ottica di inclusione sociale e di eliminazione delle discriminazioni e delle barriere architettoniche, non ha alcun tipo di incentivo né può beneficiare di nessuna agevolazione fiscale.
Ricordiamo, inoltre, che le detrazioni Irpef del 50% o 36% di cui abbiamo trattato precedentemente riguardano solo interventi strutturali, anch’essi sempre a patto che siano richiesti da persone con disabilità o loro familiari, e che tali agevolazioni non possono essere cumulate con quelle di cui abbiamo parlato nel presente elaborato.
Difatti la detrazione Irpef del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, non è in alcun modo cumulabile con quella del 36% (o negli anni precedenti del 50%) relativa agli interventi di ristrutturazione eseguiti sugli edifici, i quali non possono quindi ricomprendere tale strumentazione.
La platea di agevolazioni previste dal legislatore al fine di poter incentivare l’acquisto di questa particolare ed innovativa categoria di strumentazioni, è difatti ampia, ma allo stesso tempo limitata nella visione d’insieme.
Sarebbe difatti opportuno permettere anche a strutture, se non a quelle di tipo commerciale almeno a quelle a carattere solidaristico, di poter accedere a tali incentivi fiscali e contributivi in modo da poter effettivamente alimentare la lotta alle barriere architettoniche e favorire una reale inclusione sociale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dispositivi di ausilio, incentivi e agevolazioni per l’acquisto solo ai diretti interessati