Barriere architettoniche: detrazioni e contributi accessibili solo per i diretti interessati. Per abbattere gli ostacoli in modo efficace, sarebbe necessario estendere le agevolazioni anche ad altri soggetti, come le associazioni, e non applicarle solo all'edilizia privata o residenziale pubblica ma anche socio-ricreativa e culturale. Uno sguardo alla situazione attuale tra realtà e utopia.
All’interno della presente trattazione analizzeremo, partendo da un caso concreto, la possibilità di poter creare uno spazio ludico motorio privo di limitazioni strutturali e dotato di tecnologie idonee all’inclusione sociale dei soggetti con disabilità.
La sfida è quella di poter individuare alcune forme di contribuzione e di agevolazione fiscale da poter impiegare al fine di incentivare l’implementazione concreta di un centro senza barriere architettoniche, con particolare riferimento all’adeguamento di uno spogliatoio interno ad una palestra.
Il caso in oggetto riguarda la possibilità di riconvertire uno spazio presente all’interno di una struttura pubblica, trasformandolo in una struttura priva di barriere architettoniche, idonea quindi alla realizzazione di attività ludico motorie destinate anche a persone portatrici di handicap.
La struttura pubblica in proprio non potrebbe gestire l’opera di ristrutturazione quindi il progetto di riqualificazione prevede a priori l’assegnazione della struttura ad un ente privato di tipo commerciale o non.
In questa sede tratteremo la possibilità in cui l’assegnataria sia una associazione, sia essa ETS o ASD.
Agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La lotta contro l’eliminazione delle barriere architettoniche è iniziata con la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 contenente le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, oltre alle modalità di attribuzione di varie tipologie di contributi finalizzati all’implementazione delle stesse.
Il legislatore ha fin da subito previsto la necessità di partire modificando le strutture, rendendole usufruibili da tutti, ed incentivando tale riqualificazione attraverso la concessione di contributi e di agevolazioni fiscali.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili con il fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche sono destinatari di una detrazione IRPEF.
La detrazione IRPEF viene calcolata sulla base dell’importo speso per i lavori di ristrutturazione e del periodo durante il quale sono stati condotti:
- spetta il 50% di percentuale di detrazione da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020;
- spetta invece il 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.
Restano due aspetti estremamente importanti da analizzare, relativamente alla possibilità di beneficiare della detrazione sopra descritta, i quali riguardano i soggetti titolati a richiederla e le opere di ristrutturazione che rientrano fra quelle agevolabili.
Gli interventi dovrebbero essere effettuati nello spogliatoio di una piscina, costituito da un container sopraelevato a cui si accede con una porta antipanico e composto da tre ambienti comunicanti tra loro:
- docce e servizi;
- ambiente con panche, lavandini e porta di accesso al corridoio che porta in piscina;
- ambiente con panche a cui si accede scendendo 2 gradini.
Questi spazi dovrebbero essere oggetto di riqualificazione, pensati seguendo le norme previste dal legislatore al fine di poter garantire il loro utilizzo alle persone portatrici di handicap.
L’Agenzia delle Entrate all’interno del portale dedicato all’ eliminazione delle barriere architettoniche specifica che “la detrazione è prevista per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile”.
Gli interventi agevolabili sono, quindi, i seguenti:
- installazione di ascensori e montacarichi;
- realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
- ogni altro tipo di strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Detrazioni irpef e contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche: soggetti beneficiari
Si rende necessario, a questo punto della trattazione, individuare i soggetti che possono beneficiare della detrazione al fine di poter comprendere la sua reale portata.
L’art. 9 della legge 13 del 1989 riporta quanto segue:
“hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari”.
I contributi previsti per il finanziamento di opere di ristrutturazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, possono quindi essere richiesti dalle persone portatrici di handicap, rispondenti a quanto scritto all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, all’interno del quale è riportata la definizione di gravità
“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”
Il legislatore ha quindi previsto in questi anni, norme rigide per i titolari di pubblici esercizi, prevedendo per loro l’obbligo di adottare ogni tipo di misura volta all’eliminazione delle barriere architettoniche ed in grado quindi di consentire a tutti la fruizione degli spazi e dei servizi senza alcun limite, senza però dar loro la possibilità di beneficiare di contributi o di detrazioni fiscali.
Nel caso specifico da noi analizzato, un ente non commerciale, facente parte del terzo settore o una associazione sportiva dilettantistica, intenzionata a rilevare una struttura facente parte di un complesso universitario, con l’idea di costruire al suo interno un centro da adibire ad attività ludico-motorie destinate a tutti, prive di ogni barriera architettonica, si troverà a dover sostenere tutte le spese avvalendosi unicamente delle proprie risorse senza poter poi nemmeno beneficiare delle detrazioni fiscali.
Soluzione utopistica: detrazioni e contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche per ETS
Forse questa trattazione può servire da spunto per una riflessione più ampia, volta a dare una sferzata alla lotta per l’eliminazione di tutte le discriminazioni, prevedendo un sistema di incentivi più ampio e destinato non solo all’edilizia privata o residenziale pubblica ma anche socio-ricreativa e culturale, al fine di poter realmente garantire una completa inclusione all’interno della società per tutti gli individui.
Prendiamo come esempio una delle agevolazioni che è stata introdotta attraverso il nuovo codice del terzo settore, il cosiddetto “social bonus”, grazie al quale viene riconosciuto un credito d’imposta in favore di quelle persone, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Tale bonus potrebbe essere utilizzato da monito per crearne uno che possa implementare le erogazioni liberali, ad esempio, finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Barriere architettoniche: detrazioni e contributi per le associazioni tra realtà e utopia