La classificazione fiscale delle associazioni: l'universo del no profit è normato e classificato dal titolo II, capo II del codice civile in particolare dall'art. 14 al 35, ed assume un ulteriore significato, se osservato dal punto di vista fiscale.
Qual è la classificazione fiscale delle associazioni? Per avere una risposta è necessario analizzare la natura stessa degli enti.
Bisogna assumere, prima di tutto, guardare all’associazione da due punti di vista: uno fiscale e l’altro civilistico. Il primo ne descrive l’essenza contenuta nella dizione di “ente commerciale” mentre il secondo ne illustra la classificazione estratta dal titolo II, capo II del codice civile.
La definizione di Ente non commerciale può essere riscontrata all’interno dell’articolo 73 comma 1, lett. c) del DPR n. 917 del 1986, il quale si riferisce a “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”, modificata ed ampliata attraverso decreti successivi.
La classificazione fiscale delle associazioni: la configurazione dell’ente non commerciale
La prima domanda che è necessario porsi in merito alla classificazione di un’associazione è relativa al suo status di “non commerciale”, ovvero se rispetta i requisiti da un punto di vista fiscale per poter accedere alle agevolazioni previste per il mondo no profit .
La decommercializzazione dell’attività di un ente associativo, è la possibilità data dal legislatore agli enti che svolgono un servizio alla comunità, contribuendo al miglioramento della collettività e all’accrescimento del benessere sociale, di essere esclusi dalla normale disciplina fiscale e dagli adempimenti ad essa connessi.
Il decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 si è successivamente occupato della figura dell’ente non commerciale, specificando che al fine di poter essere identificati come tali, dovranno rispondere a determinati requisiti.
La classificazione fiscale delle associazioni: requisiti dell’ente non commerciale
Il decreto legislativo numero 460/1997 specifica che un ente per essere qualificato come non commerciale dovrà rispondere a specifici requisiti, al mancato rispetto dei quali sarà considerato commerciale.
La classificazione di “ente non commerciale” permette alle associazioni di beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali, sia da un punto di vista di tassazione dei redditi che di applicazione dell’Iva.
L’art.1 del decreto legislativo 460/1997 è intervenuto sull’art.87 TUIR, sostituendo il comma 4 con i seguenti:
“L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.
Tali dizioni afferiscono alla distinzione fondamentale, che determina anche l’eventuale entità della tassazione dell’ente, tra attività commerciale ed attività istituzionale.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’ente devono contenere una specifica dettagliata delle attività che l’associazione ha necessità di svolgere al fine di poter raggiungere l’oggetto sociale, lo scopo per il quale è stata costituita, al fine di poter determinare se la loro prestazione rientra tra quanto può essere configurabile come istituzionale o meno.
Le attività configurabili come istituzionali non sono infatti decommercializzate per natura, molto spesso sono le stesse esercitabili da un ente commerciale, le quali però rientrando all’interno dello statuto e dell’atto costitutivo, tra ciò che è consentito fare all’associazione, sono escluse da tassazione e classificate come istituzionali.
La perdita della qualifica di ente non commerciale
L’ art.6 del decreto legislativo 460/1997, aggiungendo all’articolo 111 del decreto legislativo 460/1997 l’articolo 111-bis, ha previsto i casi in cui l’ente perde la qualifica di non commerciale e con essa tutte le agevolazioni fiscali connesse.
Il comma 1 dell’art. 111-bis del decreto legislativo 460/1997 spiega infatti che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”.
Al fine di poter determinare analiticamente l’entità dell’attività esercitata dall’ente al fine di poter capire se esso rispetta i requisiti senza rischiare di perdere la qualifica è importante andare ad indagare su alcuni fattori.
Il comma 2 dell’art. 111-bis specifica:
“ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
- prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”.
Un eventuale mancato rispetto dei requisiti sopraelencati porta alla perdita della qualifica fiscale di ente non commerciale e la conseguente ripresa a tassazione normale dell’ente.
Il comma 3 dell’art. 111-bis specifica infine che “il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L’associazione, al fine di poter godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore, deve rispettare quanto contenuto all’interno del codice civile e della disciplina fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La classificazione fiscale delle associazioni