Diritto camerale 2018: calcolo dell'importo, scadenza e modalità di pagamento. Ecco chi deve versare il diritto annuale CCIAA, quali sanzioni in caso di ritardo e un'utile tabella per il calcolo.
Diritto camerale 2018: si avvicina la scadenza per il versamento del diritto annuale alla CCIAA che, come di consueto, dovrà essere effettuato entro lo stesso termine previsto per le imposte sui redditi.
Soggetti tenuti al versamento sono tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese della propria Camera di Commercio ovvero annotate nel REA e l’importo dovuto dovrà essere calcolato in base al fatturato oppure dovrà essere versato in misura fissa.
Anche per il 2018 il diritto camerale sarà ridotto del 50% e, come comunicato dal MISE con la nota del 16 gennaio, sarà possibile per alcune Camere di Commercio stabilire un aumento del 20%.
Nel caso di omesso o tardivo versamento del diritto annuale alla CCIAA si applica una sanzione che va dal 10% al 100% sulla quale è possibile beneficiare della riduzione con ravvedimento operoso.
Di seguito si riportano regole e istruzioni per il calcolo, le modalità di versamento con modello F24, nonché scadenza e soggetti obbligati al versamento del diritto camerale 2018.
Diritto camerale 2018: scadenza e modalità di calcolo
La scadenza del diritto camerale 2018 è fissata al 2 luglio 2018; il termine, normalmente fissato al 30 giugno di ciascun anno è soggetto a proroga naturale (così come per il versamento delle imposte sui redditi) in quando il termine ordinario cade di sabato.
I soggetti obbligati all’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio solare pagano il diritto camerale entro il 30 giugno di ciascun anno (quest’anno giorno 30 cade di sabato quindi la scadenza slitta al successivo 2 luglio); le imprese di nuova iscrizione versano l’importo dovuto entro 30 giorni dall’iscrizione alla CCIAA.
Chi deve pagare il diritto camerale? Rientrano tra i soggetti obbligati:
- le imprese individuali;
- le società di persone e di capitali;
- i consorzi;
- gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
- le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
- i soggetti iscritti al R.E.A.
Così come anticipato in precedenza, non sono previsti aumenti all’importo del diritto camerale nel 2018 che, come noto, è dovuto in misura fissa ovvero in misura commisurata al fatturato dalle imprese iscritte al registro delle imprese diverse da quelle individuali e da quelle per le quali sono previste specifiche misure fisse o transitorie.
Le CCIAA possono applicare un aumento del 20% all’importo del diritto annuo camerale, così come autorizzato per il triennio 2017-2019 con decreto del MISE del 22 maggio 2017.
Importo diritto camerale 2018
Si riportano di seguito le tabelle con gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2018.
Diritto camerale 2018, soggetti tenuti al pagamento in misura fissa e importi:
Tipologie di soggetti | Importo da versare |
---|---|
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani,coltivatori diretti e impnditori agricoli) | 53,00 |
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 60,00 |
Società semplici non agricole | 120,00 |
Società di cui al comma 2 dell’art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | 120,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 18,00 |
Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | 66,00 |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato il calcolo del diritto camerale 2018 dovrà essere effettuato come segue:
Diritto camerale 2018, fasce di fatturato e aliquote società di capitali:
Scaglioni di fatturato da euro a euro | Importo da versare |
---|---|
da 0,00 a 100.000,00 | Euro 200,00 |
da 100.000,01 a 250.000,00 | Euro 200,00 + 0,015% |
da 250.000,01 a 500.000,00 | Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00 |
da 500.000,01 a 1.000.000,00 | Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00 |
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 | Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00 |
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 | Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00 |
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 | Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00 |
oltre 50.000.000,00 | Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di 200,00 euro è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad 100,00 euro.
Si evidenzia, inoltre, che per chi supera i 50.000.000,00 di euro di fatturato, il tetto massimo passa da 40.000,00 euro a 24.000,00 euro.
Si allega un’utile tabella in formato Excell per il calcolo dell’importo in base al fatturato messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Prato:
- Tabella calcolo diritto camerale 2018
- Si allega di seguito una tabella per calcolare l’importo del diritto camerale 2018 dovuto dalle imprese che pagano in base al fatturato
Diritto camerale 2018: pagamento con F24 e istruzioni compilazione
Per il versamento del diritto camerale entro la scadenza del 2 luglio 2018 sarà necessario utilizzare il modello F24 e il codice tributo 3850.
Il modello F24 dovrà essere compilato alla sezione “IMU ed entro tributi locali” e sotto il “codice ente/codice comune” bisognerà indicare il codice del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso o tardivo versamento del diritto camerale 2018 la sanzione dovuta è compresa tra il 10% e il 100% dell’importo dovuto.
Anche in questo caso sarà possibile beneficiare della riduzione della sanzione con ravvedimento operoso ed entro un anno dalla scadenza.
Il versamento del diritto annuale alla CCIAA, così come della sanzione ridotta con ravvedimento e dei relativi interessi dovrà essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto;
- 3851 per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.
Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale “codice ente” la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento e quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Diritto camerale 2018: importo, calcolo e scadenza