Cessione diritti di immagine di attori e attrici, che tipo di tassazione si applica? I compensi sono considerati reddito di lavoro autonomo con una ritenuta d'imposta, pari al 20 per cento per chi risiede in Italia e pari al 30 per cento per chi invece ha la sua residenza all'estero, da calcolare sul 75 o sul 60 per cento del reddito percepito.
Quale tassazione si applica ai compensi erogati ad attrici e attori per la cessione di diritti di immagine?
Nell’ambito della normativa che regola il diritto d’autore, anche gli interpreti e gli esecutori vengono tutelati per le attività che svolgono.
E ricevono delle somme per le opere interpretate o eseguite, indipendentemente dalla retribuzione che gli spetta per la prestazione artistica.
Le somme ricevute, dal punto di vista fiscale, costituiscono reddito di lavoro autonomo con una ritenuta d’imposta che è pari al 30 per cento per chi risiede all’estero e al 20 per cento per i soggetti residenti in Italia.
E deve essere calcolata sul 75 per cento dei redditi percepiti, percentuale che scende al 60 per chi ha meno di 35 anni.
Compensi per diritti di immagine di attori italiani e stranieri, quale tassazione si applica?
“Il diritto all’immagine è un diritto assoluto della persona il quale garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dei casi previsti dalla legge, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione”, si legge nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 255/E del 2009.
A disciplinarlo è l’articolo 10 del codice civile, mentre a tutelarlo con disposizioni specifiche sul tema è la legge numero 633 del 1941, conosciuta come legge sul diritto d’autore.
Per attori e attrici, che godono di una fama nel mondo dello spettacolo, l’immagine rappresenta un bene fondamentale sia nel senso giuridico del termine che, ovviamente, nel senso economico.
In caso di cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione economica dell’immagine dell’artista, i compensi erogati costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Attenzione: qualora l’attività venga svolta in modo non continuativo ed al di fuori dell’esercizio di arti e professioni si dovrà fare riferimento alla categoria dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del TUIR.
Esenzione ai fini IVA
Ai fini IVA la fattispecie di cui sopra - attività svolta in modo non continuo ed al di fuori dell’esercizio di arti e professioni - è esente IVA.
In effetti, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 3 del dpr 633/1972 non le considera prestazioni di servizi stricto sensu e di conseguenza le esclude dall’applicazione dell’IVA per assenza del requisito oggettivo.
Compensi per diritti di immagine di attori italiani e stranieri, quale tassazione si applica?
Il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, infatti, recita:
“Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.
Si tratta, quindi, di somme aggiuntive e diverse rispetto alla retribuzione prevista per lo svolgimento della prestazione artistica.
Anche questo chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che è tornata recentemente sul tema con la risposta all’interpello numero 139 del 2021.
Infine, dal momento che i compensi ottenuti da attori e attrici residenti in Italia o all’estero per la cessione dei diritti di immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo, si applicano le regole dell’articolo 25 del DPR numero 600 del 1973.
Le somme ricevute sono soggette, quindi, a una ritenuta d’imposta pari al 20 per cento per tutti coloro che sono residenti in Italia, e pari al 30 per cento nel caso in cui le attrici o gli attori siano residenti all’estero.
Infine, è necessaria una precisazione: la ritenuta non deve essere calcolata sull’intero reddito percepito ma, come previsto dall’articolo 54 del TUIR, sul 75 per cento o sul 60 per cento per coloro che hanno meno di 35 anni.
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