La detrazione per le spese sanitarie segue il principio di cassa e non trova spazio nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi se il fondo ha pagato le prestazioni in un anno diverso da quello di fatturazione
Nella dichiarazione dei redditi presentata degli eredi non trova spazio la detrazione per le spese sanitarie se il Fondo di riferimento ha effettuato il pagamento alla struttura nell’anno successivo a quello del decesso.
L’agevolazione, infatti, segue il principio di cassa.
Il caso oggetto della nostra analisi di oggi riguarda un iscritto ad un Fondo sanitario di dirigenti aziendali che prevede il versamento di contributi non deducibili dal reddito complessivo.
Sulla base del quesito presentato dall’erede sulla possibilità di beneficiare della detrazione per le spese sanitarie sono due i chiarimenti che arrivano dall’Amministrazione finanziaria:
- il primo riguarda, in linea più generale, le regole di accesso allo sconto IRPEF;
- il secondo riguarda i tempi per usufruire dell’agevolazione.
Come previsto dal TUIR, Testo Unico delle Imposte sui redditi, all’articolo 15 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, sostenute oltre la franchigia di 129,11 euro.
Anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dai contribuenti e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo possono essere considerate a carico dei contribuenti stessi, così come
“le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il (...) reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”
Dichiarazione dei redditi 2024 presentata dagli eredi: principio di cassa per la detrazione spese sanitarie
Alla luce delle regole previste, all’Agenzia delle Entrate si rivolge l’erede di una persona deceduta iscritta a un Fondo sanitario per verificare la possibilità di beneficiare della detrazione per le spese sanitarie nel caso in cui le prestazioni siano state fatturate nel periodo d’imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi, presentata per conto del defunto, e pagate dal Fondo nell’anno successivo a quello del decesso.
Dall’Amministrazione finanziaria, con la risposta all’interpello numero 43/2024, arriva un veto:
“Le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di cassa nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria. Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.”
In linea generale, infatti, le spese sostenute devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche quando il pagamento avviene in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi senza la detrazione per le spese sanitarie pagate dal Fondo