Detrazione IVA legittima in caso di operazioni di carattere preparatorio sostenute dal soggetto, anche in assenza di operazioni attive. Spetta al giudice nazionale negare eventualmente il beneficio. Questo quanto espresso dalla Cassazione nell'Ordinanza n. 9220/2019.
È legittima la detrazione dell’IVA relativa alle operazioni di carattere preparatorio sostenute dal soggetto passivo anche in assenza di operazioni attive, purché le spese siano finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica e ne sia, quindi, accertata l’inerenza alle finalità imprenditoriali.
Spetta al giudice nazionale negare il diritto alla detrazione se è dimostrato, sulla base di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo.
Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9220/2019.
- Corte di Cassazione - ordinanza n. 9220/2019
- Anche l’attività preparatoria dà diritto alla detrazione dell’IVA
La sentenza – La vicenda trae origine dal rigetto operato dall’Agenzia delle entrate avverso l’istanza di rimborso di un credito IVA maturato da una società per la mancata esecuzione di alcuna operazione attive, dalla data di costituzione fino all’anno di cessazione dell’attività.
La società proponeva ricorso dinanzi alla CTP, che lo rigettava ritenendo l’insussistenza dell’attività di impresa.
Diversa sorte invece per l’appello, accolto dalla CTR, secondo cui il credito in esame era legittimo perché derivante da crediti riportati da annualità precedenti, non contestati dall’ufficio.
Oltretutto, nel caso di specie, non era stato ravvisato alcun tentativo di frode o di abuso nella domanda di rimborso, perché le operazioni erano relative a spese sostenute - e documentate - per la realizzazione di un progetto imprenditoriale poi abbandonato. Parimenti incontestabile era che l’imposta richiesta a rimborso fosse stata effettivamente pagata alla società emittente la fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha opposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito quando non hanno valorizzato il dato di fatto per cui la società non ha assunto la qualifica di imprenditore, non avendo mai intrapreso alcuna attività d’impresa.
A parere dell’Ufficio, infatti, ai fini della detraibilità dell’IVA non può essere sufficiente “la mera attività preparatoria”, se non corroborata da elementi obiettivi, debitamente documentati dalla parte, “che provino l’effettiva intenzione del contribuente di avviare un’attività economica, poi non perseguita.”
Di parere opposto i giudici di cassazione, che hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla base della nozione di “attività economica” rilevante ai fini IVA contenuta nella direttiva 77/388/CEE.
In questo ambito, tutte le attività economiche poste in essere dal soggetto passivo devono essere considerate rilevanti ai fini della legittima detraibilità dell’imposta, comprese le attività preparatorie.
Di conseguenza chiunque svolga atti preparatori è un “soggetto passivo” ai sensi dell’art. 4 di tale direttiva e ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta, “anche se, successivamente (..) si è deciso di non passare alla fase operativa e di mettere la società in liquidazione, di modo che l’attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta.”
Sul punto i giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui, “in tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.”
Spetta tuttavia al giudice nazionale eventualmente negare il beneficio del diritto alla detrazione se è dimostrato, sulla base di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo.
Sulla base di tali argomentazioni la Corte di cassazione ha affermato l’infondatezza della tesi sostenuta dall’autorità fiscale, nella parte in cui ha sostenuto che l’attività preparatoria non possa dare diritto alla detrazione dell’IVA in assenza di operazioni attive.
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