Detrazione IVA, ecco le novità introdotte dal DL fiscale 2019 in vista dell'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica.
Detrazione IVA 2019, vediamo quali sono le novità introdotte con il DL fiscale n. 119/2018.
Tra le misure legate all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il DL collegato alla Legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità di detrarre l’IVA delle fatture emesse nel mese precedente se ricevute e annotate entro il termine per la liquidazione IVA.
La misura chiarisce alcuni dei dubbi emersi a seguito della pubblicazione della circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata a gennaio 2018, integrando quanto previsto dall’articolo 1 del DPR n. 100 del 1998.
Alle novità in merito di detrazione IVA si legano le misure di semplificazione relative alla fatturazione elettronica che dovranno essere convertite in legge insieme all’interno testo del decreto legge fiscale 2019.
Detrazione IVA: semplificazioni e novità nel DL fiscale 2019
L’articolo 12 del testo del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 introduce semplificazioni sui termini di detrazione dell’IVA.
Nello specifico, viene stabilito che il diritto alla detrazione IVA sulle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo potrà essere esercitato con la liquidazione relativa al periodo in cui si considera effettuata l’operazione e, di conseguenza, l’imposta diventa esigibile.
Dalla novità introdotta con l’obiettivo di semplificare le regole sulla detrazione IVA in vista dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica saranno escluse le fatture relative ad operazioni d’acquisto effettuate nell’anno precedente.
Detrazione IVA: cosa cambia con il DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019
È la relazione illustrativa dell’articolo 12 del DL fiscale 2019 a spiegare cosa cambia in merito ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA sulle fatture.
A normativa vigente, il cessionario/committente può detrarre l’IVA, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta.
Alla luce delle “complicazioni” che potrebbero derivare dall’avvio dell’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, e tenuto conto del maggior termine concesso dallo stesso DL fiscale in merito ai termini di emissione della fattura (dal 1° luglio sarà pari a 10 giorni), la norma stabilisce che l’IVA addebitata in fattura possa esser computata nella liquidazione in cui è effettuata l’operazione e quindi dal momento in cui l’IVA diventa esigibile.
Per detrarre l’IVA sarà necessario tuttavia che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata registrata. La semplificazione è di particolare rilevanza soprattutto per i contribuenti mensili, sia in relazione all’avvio della fatturazione elettronica che alla detrazione dell’imposta sulle fatture differite.
Le uniche operazioni escluse saranno quelle effettuate in un anno d’imposta e le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA dovrà essere portata in detrazione nell’anno in cui si riceve il documento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA: novità nel Decreto Fiscale 2019