Detassazione premi di risultato: l'Agenzia delle Entrate riepiloga i requisiti e le modalità per beneficiare dell'agevolazione. E chiarisce un aspetto: i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura, che non si è ancora realizzata. I dettagli nella risposta all'interpello numero 456 del 2019.
La detassazione dei premi di risultato, legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, è accessibile quando le somme vengono corrisposte in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, che devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.
A riepilogare i requisiti e i tempi da rispettare per beneficiare dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 456 del 31 ottobre 2019.
Come di consueto, l’analisi di un caso pratico è lo spunto per approfondire il tema.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 456 del 31 ottobre 2019
- Detassazione Premi di Risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali.
Detassazione premi di risultato: criteri e tempi da rispettare per beneficiarne
La società che si rivolge all’amministrazione finanziaria per chiarimenti, a settembre 2016, ha sottoscritto degli accordi aziendali con i lavoratori, con riferimento al triennio 2016, 2017 e 2018, finalizzati, fra l’altro, all’erogazione di premi di risultato di diverso valore.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, la corresponsione del premio è effettuata in due rate distinte:
- anticipo del 30% del premio liquidato con le competenze del mese di gennaio dell’anno di riferimento;
- conguaglio, invece, liquidato sulla base del raggiungimento degli obiettivi, e corrisposto nell’anno successivo a quello di riferimento, entro e non oltre il mese di aprile.
Ai fini delle modalità di misurazione dei risultati raggiunti e della determinazione dei Premi da corrispondere, vengono individuati sia indicatori di performance di stabilimento che indicatori di area/dipartimento con un’incidenza differente sul calcolo.
Gli accordi aziendali sono stati integrati a luglio 2018 per inserire gli indicatori di riferimento per la parametrazione dei premi spettanti e per adeguarli ai requisiti richiesti per beneficiare della detassazione.
La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se il premio di risultato, relativo periodo d’imposta 2018, solo per la quota corrisposta a conguaglio nel corso 2019 e relativo alle annualità successive, possa beneficiare dell’agevolazione ed essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 456 del 31 ottobre 2019 dà il suo via libera sul futuro, ma non del tutto sul passato.
Dal momento che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi, si chiarisce che “qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento potrà riguardare solo il 50 per cento del premio di risultato del 2018”.
In sede di conguaglio 2020 avrà, quindi, la possibilità di recuperare le maggiori ritenute operate sul 50 per cento del totale del premio relativo all’anno 2018.
Diverso è il trattamento di cui potrà beneficiare per le annualità successive:
“L’’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.
Infine, nella fattispecie in esame non osta all’applicazione dell’imposta sostitutiva la circostanza che ai fini della determinazione del Premio di risultato, gli indicatori di performance di stabilimento e quelli di area/dipartimento abbiano una differente incidenza, rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento”.
Detassazione premi di risultato: l’Agenzia delle Entrate ribadisce i requisiti
I chiarimenti forniti alla società sulla possibilità di beneficiare della detassazione dei premi di risultato sono l’occasione per ripercorrere requisiti e modalità di accesso all’agevolazione.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali di importo non superiore ad euro 3.000.
A regime dal periodo d’imposta 2016, è possibile accedere a una tassazione agevolata, che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento ai premi di risultato di ammontare variabile, erogati per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti.
Per accedere alla detassazione bisogna soddisfare un requisito fondamentale: l’erogazione delle somme deve avvenire “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
E in più i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.
Sono tutti elementi “a cascata” e rappresentano il perno della risposta all’interpello numero 456 del 2019 che analizza il caso di un’azienda che solo in un secondo momento ha adeguato gli accordi aziendali ai requisiti richiesti.
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