Deposito telematico e notifica via PEC: la circolare del MEF con le novità del PTT

Rosy D’Elia - Fisco

Deposito telematico e notifica via PEC: le novità del PTT, obbligatorio dal 1° luglio, nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze diffusa il 4 luglio. Dal quadro normativo alle indicazioni pratiche: il documento è un manuale di istruzioni per muovere i primi passi nel Processo Tributario Telematico.

Deposito telematico e notifica via PEC: la circolare del MEF con le novità del PTT

Deposito telematico e notifica via PEC: le novità del PTT, Processo Tributario Telematico, obbligatorio dal 1° luglio, nella circolare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il 4 luglio.

Si parte dall’analisi del quadro normativo di riferimento per arrivare alle indicazioni pratiche per gli attori coinvolti: il documento è un manuale di istruzioni utile per prendere le misure con le innovazioni introdotte nel campo della giustizia tributaria.

A partire dal 1° luglio 2019, notifica e deposito degli atti nel processo tributario devono avvenire esclusivamente con modalità telematica. A stabilirlo è l’articolo 16 del Decreto Legge numero 119 del 2018, che tra le novità introduce anche la possibilità di svolgere le udienze a distanza.

Deposito telematico e notifica via PEC: le novità del PTT nella circolare delle Finanze

Per un accertamento fiscale o un avviso di liquidazione, che il contribuente ritiene illegittimo o infondato, è possibile presentare ricorso e avviare, in questo modo, un contenzioso tributario.

Con l’utilizzo della PEC per le notifiche e della piattaforma SIGIT, Sistema Informativo della Giustizia Tributaria per il deposito telematico, l’iter processuale resta invariato, ma si apre a una nuova dimensione 2.0.

Nella circolare numero 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, si legge:

“Il servizio PTT mette a disposizione delle parti processuali – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – oltre al deposito telematico degli atti, una serie di servizi digitali fruibili accedendo al portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it”

Il testo illustra le indicazioni utili per passare dal processo tributario analogico a quello telematico, le 30 pagine dedicate sono organizzate nel modo che segue:

  • Il quadro normativo;
  • Le disposizioni dell’articolo 16 del decreto legge numero 119 del 2018 convertito dalla legge numero 136/2018;
  • L’interpretazione autentica della normativa vigente;
  • La notifica degli atti digitali;
  • Comunicazioni degli uffici di segreteria delle CCTT;
  • Registrazione e deposito degli atti e documenti;
  • Il fascicolo informatico;
  • Attestazione di conformità - art. 25-bis del D Lgs numero 546/92;
  • Malfunzionamento del sistema informativo;
  • Adempimenti delle segreterie delle Commissioni tributarie;
  • Udienza a distanza.

Quali sono le regole introdotte con il nuovo Processo Tributario Telematico? Chi sono i soggetti interessati? E come cambiano le operazioni?

A queste domande risponde la circolare curata dal MEF, sottolineando che dal 1° luglio la notifica e il deposito degli atti passa solo attraverso canali telematici e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, a partire dalla data in cui è entrato in vigore l’obbligo.

Il nuovo obbligo riguarda i diversi soggetti coinvolti:

  • le parti;
  • i consulenti;
  • gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici;
  • la Guardia di Finanza con riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo.
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Circolare numero 1/DF del 4 luglio 2019
processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Deposito telematico obbligatorio introdotto dal PTT, sempre obbligatorio? I casi di deroga

Dopo aver sottolineato chi deve adeguarsi alle innovazioni del PTT e quali operazioni riguarda il nuovo obbligo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, passa a rassegna i casi di deroga per cui è ancora possibile possibile notificare e depositare gli atti con le modalità analogiche.

Nel testo si legge che sono due le possibilità:

  • controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l’assistenza tecnica di un professionista, per cui resta la possibilità di avvalersi delle modalità telematiche con l’obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
  • in casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica. Ad esempio per un blocco giornaliero della funzionalità del PTT o per una documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.).

Perché ci si possa avvalere delle modalità analogiche, il provvedimento deve essere adottato da:

  • Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello;
  • Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo e assegnato alla sezione;
  • Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

L’autorizzazione, inoltre, come specifica il MEF, può essere concessa anche in sanatoria o d’ufficio.

Notifica via PEC: le eventuali criticità

Dall’analisi delle regole si passa alle modalità per applicarle: nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze non mancano le istruzioni operative e le indicazioni per fronteggiare le eventuali criticità che possono emergere dai nuovi canali utilizzati.

Per quanto riguarda le notifiche tramite PEC, potrebbero non andare a buon fine per diverse cause:

  • irreperibilità dell’indirizzo PEC;
  • mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad. es. casella incapiente o inattiva);
  • notifica a un soggetto non obbligato ad essere titolare di una PEC.

Come ci si comporta in questi casi? Eventuali inconvenienti riportano all’analogico.

Nel testo si legge:

“Il notificante, nei predetti casi, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/92, dovrà attivare tempestivamente le modalità tradizionali di notifica degli atti processuali, previste dall’art. 16 del medesimo decreto legislativo”.

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