L'Agenzia delle Dogane riepiloga le regole sui trasferimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dagli stati dell'UE. I chiarimenti nella circolare 12/2024
Quali regole si devono rispettare per i trasferimenti di denaro contante all’interno e al di fuori dell’Unione europea?
I chiarimenti sono riepilogati nella circolare numero 12 del 7 maggio scorso dell’Agenzia delle Dogane.
Nel documento di prassi, che riassume gli obblighi previsti dalle disposizioni unionali e dell’ordinamento interno, si fa il punto sulla dichiarazione obbligatoria per le movimentazioni transfrontaliere di denaro in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.
L’importo deve essere presentato al primo ufficio doganale di confine.
Denaro contante oltre 10.000 euro: le regole per il trasferimento dentro e fuori dall’UE
Con la circolare numero 12 del 7 maggio scorso, l’Agenzia delle Dogane riepiloga le regole da rispettare per i trasferimenti di denaro contante in entrata o in uscita dai territori dell’Unione europea.
- Agenzia delle Dogane - Circolare numero 12 del 7 maggio 2024
- Documento di prassi sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dai Paesi dell’UE.
Per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali hanno previsto una serie di controlli nei confronti delle persone fisiche che portano con sé denaro cash di importo pari o superiore a 10 000 euro.
In tali casi deve infatti essere presentata un’apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.
La mancata presentazione porta a un’infrazione amministrativa, a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità.
Illeciti possono essere riscontrati anche per cifre minori, nel caso in cui siano presenti indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminali indicate nella normativa.
Per semplificare l’adempimento è stato predisposto un modello unico di dichiarazione, che deve essere compilato in maniera differenziata nel caso di dichiarazione di entrata o di uscita dal territorio nazionale di uno dei Paesi dell’UE.
Il documento di prassi fornisce inoltre chiarimenti in merito a determinati aspetti:
- definizione di denaro contante;
- oro da investimento;
- frazionamento elusivo;
- trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
- soggetti minorenni;
- termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
- gestione delle somme sequestrate.
Denaro contante: la definizione e gli altri chiarimenti
Tra gli aspetti affrontati nella circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane rientra la definizione di denaro contante.
La definizione relativa alle operazioni in entrata/uscita dalla Ue è quella riportata all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2018/1672, direttamente applicabile in Italia.
Sulla base dell’ordinamento interno, invece, per trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri dell’Unione rientrano nella definizione di denaro contante esclusivamente:
- le banconote e le monete metalliche in corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore compresi:
- gli strumenti monetari emessi al portatore come traveller’s cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni;
- gli effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
In merito ai trasferimenti di oro, devono essere dichiarate le operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro.
Sono inoltre fornite indicazioni sullo “smurfing”, la pratica che prevede il frazionamento delle somme per favorire l’elusione.
In questo caso vengono distinte due tipologie:
- suddivisione della somma, complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo;
- ripartizione dell’importo tra due o più componenti dello stesso gruppo, ad esempio, familiari.
Per identificare eventuali donazioni si considerano anche le somme dei “portatori”, a prescindere dalla titolarità degli importi ad altri soggetti accompagnatori.
Specifiche regole devono inoltre essere seguite nel caso in cui il denaro appartenga a minorenni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Denaro contante: le regole per il trasferimento dentro e fuori dall’UE