Nessun rimborso per le somme pagate dal terzo pignorato, nel caso di un giudizio tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. È permesso l'accesso alla definizione agevolata ma lo scomputo riguarda tutte le somme. Non è permessa la restituzione, anche nel caso di opposizione verbale del debitore
È escluso il rimborso per gli importi corrisposti dal terzo pignorato, nel corso di un giudizio tributario di un contribuente con l’Agenzia delle Entrate.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 349 del 19 giugno 2023 dell’Amministrazione finanziaria.
Una volta eseguiti i versamenti, le somme non saranno restituite anche se il giudizio rispettasse i requisiti per l’accesso alla misura della tregua fiscale, inserita nella Legge di Bilancio 2023.
Non incide il fatto che il pagamento sia stato effettuato contro la volontà dell’istante, che si è opposto verbalmente.
Definizione agevolata giudizi tributari: escluso il rimborso per le somme pagate dal terzo pignorato
Con la risposta all’interpello numero 349 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulle misure previste nell’ambito della tregua fiscale, approvate con la Legge di Bilancio 2023.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 349 del 19 giugno 2023
- Definizione agevolata dei giudizi tributari, relativa al versamento eseguito dal terzo pignorato.
I chiarimenti riguardano la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti al 1° gennaio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane, disciplinati
Il caso concreto è quello dell’istante, un contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento emessa all’esito del giudizio di secondo grado con l’Amministrazione finanziaria, che ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
Il pagamento è avvenuto a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi, ad opera della banca che ospitava il conto corrente dell’istante. Lo stesso specifica di essersi opposto verbalmente a tale pagamento e chiede se può accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti.
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, richiama le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi da 186 a 204.
Per l’accesso alla definizione agevolata dovrà essere presentata apposita domanda e il pagamento sarà determinato sulla base del valore della controversia e differenziato sulla base dello stato del giudizio.
Il comma 196 prevede che:
“Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.”
In merito al caso in questione si deve prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla circolare numero 6/2019, con riferimento alla precedente definizione agevolata.
Definizione agevolata giudizi tributari: non rileva la mera opposizione verbale
Con la precedente circolare numero 6/2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla definizione agevolata.
Al paragrafo 5.2 il documento di prassi specifica quanto di seguito riportato:
“Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire.”
Lo scomputo è quindi ammesso con riferimento alle somme versate a qualsiasi titolo, quindi anche a quelle versate dal terzo pignorato e non direttamente dal debitore.
L’Agenzia delle Entrate spiega che il pagamento eseguito dal terzo pignorato non preclude, in linea teorica, la possibilità di definizione agevolata.
Viene tuttavia esclusa la possibilità di rimborso delle somme, anche se superano gli importi dovuti dalla misura agevolativa.
Inoltre non rileva la mera opposizione verbale: la stessa deve essere realizzata attraverso gli specifici strumenti giuridici previsti.
Nel caso in esame non è stato previsto alcun provvedimento di sospensione giudiziale relativo alla sentenza di secondo grado sfavorevole, impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione.
A parere dell’Amministrazione finanziaria, inoltre, non è legittimata in alcun modo l’interpretazione basata sul fatto che lo scomputo debba essere limitato esclusivamente agli importi pagati dal debitore.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:
“Ne deriva, nell’ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l’istituto, l’impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.”
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