Decreto Rilancio, tra gli interventi per le imprese c'è l'aumento del credito di imposta per ricerca e sviluppo per chi opera nel Mezzogiorno. L'articolo 244 incrementa le percentuali dell'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2020, in alcuni casi fino al 45%.
Decreto Rilancio, tra gli interventi a favore delle imprese c’è l’aumento del credito di imposta ricerca e sviluppo per il Mezzogiorno.
Lo prevede l’articolo numero 244 del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020.
Nel testo sono riportate le Regioni in cui le imprese devono operare per poter usufruire dell’agevolazione.
Tra i progetti ammessi ci sono anche quelli di ricerca e sviluppo relativi al Coronavirus.
La percentuale del credito d’imposta varia a seconda della dimensione dell’azienda e, in alcuni casi, può raggiungere il 45%.
Decreto Rilancio, credito di imposta ricerca e sviluppo: aumento per le Regioni del Mezzogiorno
Nel decreto Rilancio viene previsto un aumento del credito di imposta, per ricerca e sviluppo, in favore delle aziende che operano in determinate Regioni del Mezzogiorno.
A contenere l’aumento delle percentuali dell’agevolazione è l’articolo 244 che incrementa gli incentivi dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 200, dell’della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di Bilancio 2020.
Per poter usufruire del credito di imposta aumentato, le imprese devono operare nelle seguenti Regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Tra gli investimenti agevolati sono comprese le attività di ricerca e sviluppo relative al Coronavirus.
La percentuale del credito d’imposta dipende dalle dimensioni delle aziende.
Nello specifico, incidono sia il numero di lavoratori occupati sia il fatturato annuo, in linea con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Per avere un quadro d’insieme si può fare riferimento alla tabella riassuntiva.
Occupati dell’impresa | Fatturato annuo dell’impresa | Percentuale iniziale del credito d’imposta | Percentuale prevista dal decreto Rilancio |
---|---|---|---|
grandi imprese con almeno 250 lavoratori | almeno 50 milioni di euro o totale di bilancio almeno di 43 milioni di euro | 12% | 25% |
imprese con almeno 50 lavoratori | 10 milioni di euro | 12% | 35% |
piccole imprese che occupano meno di 50 persone | fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a 10 milioni di euro | 12% | 45% |
Decreto Rilancio, credito di imposta ricerca e sviluppo: il rispetto dei limiti del regolamento UE
L’aumento delle percentuali del credito di imposta, contenuto nell’articolo 244 del decreto Rilancio, deve rispettare i limiti che sono contenuti nel comma 2 dello stesso articolo.
Le condizioni che devono essere rispettate sono quelle previste dal regolamento dell’Unione europea numero 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Tale regolamento contiene incompatibilità per alcune categorie di aiuti con il mercato interno, secondo quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ulteriori vincoli sono contenuti nell’articolo 25 dello stesso regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".
Il comma 3 dell’articolo 444 del decreto Rilancio prevede inoltre che:
“Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”
Decreto Rilancio, le ricerche e i costi ammissibili al credito di imposta
Le ricerche che possono essere ammesse al beneficio del credito di imposta devono rientrare in determinate categorie.
Nello specifico sono ammessi i progetti che comprendono almeno una delle seguenti attività:
- ricerca fondamentale: lavori teorici o sperimentali per acquisire nuove conoscenze dai fatti che si possono osservare;
- ricerca industriale: interventi pianificati o indagini mirate ad acquisire nuove conoscenze per sviluppare, ad esempio nuovi prodotti;
- sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze scientifiche, tecnologiche o commerciali per sviluppare nuovi processi o servizi. In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo, la costruzione di prototipi e la realizzazione di progetti pilota.
Per quanto riguarda i costi ammissibili, le spese devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- spese del personale: ricercatori, tecnici o personale ausiliario;
- spese di strumentazioni ed attrezzature;
- costi relativi a immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, oltre ai costi per i servizi di consulenza;
- spese generali supplementari ed altri costi di esercizio: materiali e forniture.
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