Sulla possibilità di applicare l'istituto del cumulo giuridico alle violazioni di omesso versamento delle imposte si è espressa la Corte di Cassazione con una recente Ordinanza
Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione.
Questo, infatti, concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il tardivo o omesso versamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per cui è previsto un autonomo trattamento sanzionatorio, proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 10631 del 19 aprile 2024 della Corte di Cassazione.
Niente cumulo giuridico per l’omesso versamento di imposte
Il tema di interesse trattato nella controversia in commento riguarda la possibilità di applicare l’istituto del cumulo giuridico alle violazioni di omesso versamento delle imposte.
A riguardo, l’art. 12, co. 2 del D.Lgs. 472/1997 prevede che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
Nel caso di specie la CTR non aveva fatto applicazione del cumulo giuridico in relazione alla violazione di omesso versamento, invece applicato - tra l’altro - per le violazioni di infedele dichiarazione.
La parte ricorrente ha impugnato la decisione in parola affermando che il cumulo giuridico tra la violazione di omesso versamento e le altre avrebbero dovuto trovare applicazione, considerato che tutte le violazioni traevano origine da un’unica matrice, ossia la mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro.
La Corte di cassazione ha correttamente dichiarato infondato il motivo, confermando invece la posizione del giudice d’appello.
Sul tema, infatti, la Corte di cassazione è concorde nell’affermare che le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12 co. 2 del DLgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo.
Diversamente, il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del DLgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio, proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento, nella misura del 30 per cento di ogni importo non versato.
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