Niente cumulo giuridico se con più azioni sono violate norme diverse

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Quando si applica il cumulo giuridico? Le indicazioni nell’Ordinanza della Corte di Cassazione

Niente cumulo giuridico se con più azioni sono violate norme diverse

Il cumulo giuridico si applica qualora con una sola azione od omissione il contribuente abbia violato diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, oppure abbia violato con più azioni od omissioni la stessa disposizione.

Se, a seguito della presentazione della dichiarazione, sono violate più norme quali l’infedele dichiarazione e l’omessa presentazione del quadro RW non risulta applicabile la disciplina del cumulo giuridico perché risultano violate norme diverse mediante una pluralità di azioni.

Sono queste le indicazioni contenute nell’Ordinanza n. 6752/2025 della Corte di Cassazione in tema di applicazione dell’istituto del cumulo nell’ambito delle violazioni riguardanti gli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti detenuti all’estero.

Niente cumulo giuridico se con più azioni sono violate norme diverse

La controversia è sorta a seguito dell’impugnazione di una serie di atti con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’infedele dichiarazione di redditi di capitale e l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione ad alcuni investimenti finanziari per diverse annualità.

La CTP riteneva fondate sul punto le contestazioni del ricorrente e annullava in materia gli atti impugnati, mandando all’Amministrazione finanziaria perché procedesse al ricalcolo delle sanzioni in applicazione della regola del cumulo giuridico.

L’Agenzia delle Entrate procedeva al ricalcolo, richiedendo per le sanzioni il versamento di 373.451,20 euro.

Giunta la controversia in CTR, i giudici hanno accolto parzialmente l’appello del contribuente relativamente al quantum debeatur, ritenendo violato il disposto dell’art. 12 comma 5 del Dlgs n. 472/1997, richiedendo all’Amministrazione finanziaria di rinnovare la quantificazione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, per avere la CTR mal interpretato la decisione della CTP in materia di rideterminazione delle sanzioni, ed avere erroneamente ritenuto che alla stessa non fosse stata prestata osservanza da parte dell’Amministrazione finanziaria, che ha ricalcolato le sanzioni in applicazione delle regole del cumulo giuridico.

Con i suoi motivi di ricorso l’Ente impositore critica la impugnata decisione della CTR, in relazione alla violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver erroneamente ritenuto che il ricalcolo delle sanzioni operato non fosse conforme alla legge ed alle prescrizioni indicate dal giudice di primo grado.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo propugnato dall’Amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Quando si applica il cumulo giuridico?

Occorre premettere che, nel caso di specie, con atti separati sono state irrogate sanzioni relative a diverse violazione di legge. In particolare, sono state irrogate sanzioni conseguenti all’accertamento di un maggior reddito imponibile, e sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio.

L’art. 12, comma 5 del Dlgs n. 472/1997 dispone:

“1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l’aumento, quella più grave aumentata fino a un terzo.”

Pertanto, il cumulo giuridico si applica qualora con una sola azione od omissione il contribuente abbia violato diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, oppure abbia violato con più azioni od omissioni la stessa disposizione.

Nel caso in esame in questo giudizio, invece, il contribuente si è reso responsabile della violazione di norme diverse mediante una pluralità di azioni. In particolare, con la trasmissione della dichiarazione il contribuente ha violato sia l’art. 1 del Dlgs n. 471/97 avendo presentato una dichiarazione infedele, sia l’art. 5 del DL n. 167/90 per quanto attiene all’omessa presentazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale per i patrimoni detenuti all’estero. Da ciò si desume che non risulta applicabile la disciplina del cumulo giuridico.

La tesi del contribuente, condivisa dalla CTR, secondo cui dovrebbe applicarsi la sanzione di 209.380,41 euro, relativa alla violazione attinente all’omessa compilazione del quadro RW, applicandosi il cumulo giuridico solo su questa, è quindi inesatta. Le critiche proposte dall’Amministrazione finanziaria sono risultate fondate sul punto.

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