Libera scelta sui criteri di deducibilità delle spese incrementative

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Reddito di impresa, scelta libera per l'imprenditore sui criteri di deducibilità delle spese incrementative

In tema di reddito d’impresa, l’imprenditore è libero di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, ad aumento del costo del bene ammortizzabile o la loro deduzione immediata, nei limiti quantitativi del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, con la deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 7532 del 26 marzo 2020.

La sentenza – La controversia ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava i redditi di una società, determinando una maggiore Ires ed Irap.

La società aveva impugnato l’atto impositivo deducendo la deducibilità, ai sensi dell’art.102 TUIR, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il solo limite quantitativo previsto dalla norma.

La ricorrente sosteneva che la capitalizzazione dei costi pluriennali con ammortamento a cinque anni, anziché l’integrale deduzione degli stessi con il limite del 5%, non comportava alcun danno per l’erario, ma piuttosto un aggravio per la contribuente, che deduceva in cinque anni quanto avrebbe potuto dedurre in un solo esercizio. Avverso la decisione di primo grado, che accoglieva parzialmente il ricorso della società, proponevano appello entrambe le parti in causa.

La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e avverso tale decisione la società ha interposto ricorso per cassazione. Per quanto di interesse, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 2 del TUIR, in relazione all’art.108, comma 3, che la società ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, contabilizzando separatamente i costi di manutenzione nelle “immobilizzazioni materiali” e procedendo ad ammortamento in quote costanti in cinque anni.

La ricorrente deduce anche violazione del comma 6 del cit. art. 102 che, nella versione vigente ratione temporis, sanciva che “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; ...L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi”.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Sul tema, il Collegio ha già chiarito (cfr. Cass. nn. 7885/2016 e 18810/2017) che, “in tema di determinazione del reddito d’impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese”.

È infatti principio consolidato quello secondo cui la citata disposizione normativa “consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi)”.

Le conclusioni della Cassazione divergono dall’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui le spese di manutenzione sostenute dalla società contribuente, in quanto straordinarie e come tali di natura incrementativa del valore dei beni immobili interessati, dovevano obbligatoriamente essere imputate ad aumento dei costi dei beni ammortizzabili e dedotti con il meccanismo previsto dall’art. 102, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986.

I giudici non hanno pertanto ritenuto corretta la contestazione di indeducibilità dei costi di manutenzione degli immobili perché ritenuti spese incrementative e hanno deciso per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

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