Quando risulta non spettante il credito d'imposta? E quando, invece, si definisce inesistente? Le risposte nella norma di comportamento n. 219 pubblicata il 12 maggio 2023 dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti
Il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso.
Viceversa, il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.
Questa la massima della norma di comportamento n. 219 pubblicata il 12 maggio 2023 dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
Differenze tra credito inesistente e non spettante
Il tema della qualificazione della violazione sull’utilizzo del credito, se non spettante o inesistente, ha delle conseguenze importanti sia sotto il profilo della determinazione dei termini per l’accertamento del credito indebitamente utilizzato che della misura delle sanzioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, se il credito è inesistente opera l’art. 27, co.16 del D.L. n. 185/2008 secondo cui, “salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall’articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’atto…emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione…deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”.
Se, invece, il credito dovesse risultare non spettante operano gli ordinari termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/1973.
Per quanto attiene, invece, alla misura delle sanzioni, l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede che, nel caso di utilizzo:
- a. di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (co. 4);
- b. in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi (co. 5).
Credito inesistente con documenti mancanti o falsi
Ciò detto, al fine di rilevare una chiara linea di demarcazione tra le due fattispecie, l’Associazione considera dirimente i principi generali contenuti nell’art. 5 del D.L. n. 146 del 2021, norma finalizzata a regolamentare la specifica sanatoria in tema di credito di imposta per ricerca e sviluppo.
La norma, infatti, delinea due ipotesi che, alternativamente, consentono o non consentono, l’accesso alla sanatoria in questione:
- la prima fattispecie, che apre l’accesso alla sanatoria, è quella dell’avvenuto effettivo sostenimento di spese correlate ad attività di ricerca e sviluppo che, però, siano state erroneamente ricomprese tra quelle che davano diritto al credito di imposta. Sono inoltre ammessi alla sanatoria anche coloro che hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- la seconda fattispecie, che, al contrario, impedisce l’accesso alla sanatoria, riguarda quelle posizioni nelle quali la determinazione e l’utilizzo del credito sia il risultato di assetti che appaiano oggettivamente o soggettivamente simulati, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti non veritieri o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea alla dimostrazione delle spese ammissibili al credito di imposta.
A parere dell’AIDC, la distinzione operata nello specifico ambito dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo può essere estesa per distinguere il credito non spettante da quello inesistente.
A tale fine è stato dunque affermato che:
- in tutti i casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari;
- nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito inesistente se mancano i documenti o sono falsi