Credito di imposta ricerca e sviluppo, le spese di certificazione della documentazione contabile non sono ammesse nell'agevolazione per una PMI innovativa. Lo spiega la risposta all'interpello 246 del 5 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate: tali imprese hanno l'obbligo di certificazione del bilancio.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, per una PMI innovativa non sono ammesse le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile.
Lo spiega la risposta all’interpello 246 del 5 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel documento di prassi viene spiegato che si può aumentare l’importo dell’agevolazione solo nei casi in cui le imprese non siano tenute ordinariamente alla certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, PMI innovativa: le spese ammissibili
La risposta all’interpello 246 del 5 agosto 2020 si sofferma sulla possibilità, per una PMI innovativa, di aumentare il credito di imposta ricerca e sviluppo dell’importo relativo alle spese per la certificazione della documentazione contabile.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 246 del 5 agosto 2020
- Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre del 2013, n. 145. Certificazione delle spese ammissibili per una PMI innovativa.
Il quesito è posto dall’istante, una società iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, in particolare, nella sezione speciale in quanto PMI innovativa.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata e spiega le ragioni per le quali la PMI innovativa non può accrescere il credito di imposta ricerca e sviluppo con le spese di certificazione della documentazione contabile.
Preliminarmente l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre del 2013, n. 145.
Per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 è previsto un credito di imposta del 25%, elevato al 50% nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese “sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
A fornire dettagli sulla misura sono stati:
- il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015;
- la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016;
- la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017;
- la circolare n. 10/E del 16 maggio 2018;
- la circolare n. 8 del 10 aprile 2019;
- la legge di bilancio 2020, l’articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La legge di bilancio 2020, in particolare, ha tuttavia anticipato al 31 dicembre 2019 la cessazione del termine di applicazione dell’agevolazione.
Credito di imposta ricerca e sviluppo, PMI innovativa: l’esclusione per le imprese con obbligo di revisione legale dei conti
Il comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre del 2013, n. 145 specifica che l’agevolazione che permettere di includere le spese sostenute per la revisione legale dei conti spetta solo alle imprese che non sono tenute ordinariamente alla prescrizione le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile.
Nello specifico la disposizione prevede che:
“Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.”
Dal momento che il legislatore ha inteso includere solo i soggetti che non siano già obbligati per legge al controllo legale dei conti, le PMI innovative sono escluse.
Tali imprese sono infatti tenute alla certificazione del bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione, in base all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, lettera b), che prevede come requisito:
“la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.”
Anche il Ministero dello Sviluppo economico conferma l’obbligo generalizzato e non su base volontaria per le PMI innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, con la nota 222697/ 2015, la circolare n. 3683/2015 e con il parere n. 19271/2016.
Il MISE spiega che:
“dovendosi individuare nella certificazione, un obbligo generalizzato che la norma pone per tutte le società che perseguono l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si deduce che il tipo di incarico di certificazione da conferire al revisore sia del tipo legale disciplinato dal D. Lgs 39/2010, anziché volontario.”
Per tale ragione l’istante non ha diritto ad incrementare il credito di imposta con le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito di imposta ricerca e sviluppo, PMI innovativa: le spese ammissibili