Credito d'imposta ricerca e sviluppo: nuove istruzioni dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017, alle quali si aggiungono le FAQ aggiornate dal MISE.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: come calcolare l’agevolazione nel caso di modifica dell’esercizio solare?
Le istruzioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017, chiarisce le regole da seguire nel caso di chiusura anticipata del bilancio.
Alla risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate si aggiungono le FAQ aggiornate dal MISE che, lo scorso 29 settembre 2017, ha risposto a due quesiti relativi alla spettanza del credito d’imposta r&s nel settore tessile e moda.
Si tratta di due importanti chiarimenti ed istruzioni sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, pari al 50% in relazione a spese incrementali sostenute dalle imprese nel periodo che va dal 2017 al 2020, fino ad un massimo annuale di 20 milioni di euro all’anno per beneficiario.
Ecco tutte le novità e le istruzioni contenute nella risoluzione n. 121/E dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo in caso di modifica esercizio solare
La risoluzione n. 121/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per il calcolo del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel caso di modifica dell’esercizio solare.
Nel caso oggetto della risoluzione viene analizzato l’esempio di chiusura anticipata dell’esercizio solare da parte di una società dal 31 dicembre 2015 al 31 agosto 2015.
In tal caso la società si troverebbe a dover considerare due diversi periodi d’imposta:
- il primo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015;
- il secondo compreso tra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016.
Come calcolare il credito d’imposta spettante per le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel primo periodo?
In base a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 della legge n. 145 del 23 dicembre 2013, il credito d’imposta ricerca e sviluppo spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 2020.
Il calcolo è effettuato in base alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: determinazione del primo periodo agevolato
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 121/E, nel caso in oggetto il primo periodo d’imposta da considerare per la determinazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo è quello compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015.
Prendendo come riferimento tali regole, quindi, assumono rilevanza anche i periodi d’imposta che vengono a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio solare e la media degli investimenti dovrà essere determinata in base ai periodi d’imposta compresi tra:
- 1° gennaio – 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.
Tale chiarimento arriva in considerazione di quanto già diffuso con le istruzioni della circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, nella quale è stato chiarito che:
“il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione”.
Quindi, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato
i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.
A seguito degli opportuni chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 121/E dispone la possibilità di recupero dell’annualità persa considerando come primo periodo d’imposta agevolato quello compreso tra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 con dichiarazione integrativa.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 121/E
Si allega di seguito la risoluzione n. 121/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9 ottobre 2017:
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017
- Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell’esercizio sociale – Indicazioni per la corretta determinazione dell’agevolazione
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta ricerca e sviluppo: nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate