Covid e obblighi del datore di lavoro: aggiornata la check list dei controlli da parte degli ispettori alla luce del nuovo Protocollo sulle regole anti contagio. Le novità arrivano con la nota INL n. 2181 del 9 aprile 2021 sulle misure da adottare.
Contrasto al Covid in ambiente lavorativo, i nuovi obblighi per il datore di lavoro: è stata aggiornata la check list dei controlli che gli ispettori devono effettuare per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del contagio.
Le nuove regole da rispettare sono tante: dalla sanificazione quotidiana dei locali alla limitazione dei contatti tra dipendenti, clienti e fornitori attraverso la rimodulazione della logistica e di tutta la gestione del lavoro. O ancora, l’impiego dello smartworking, quando possibile, e la riduzione al minimo degli spostamenti all’interno del luogo di lavoro, oltre al monitoraggio costante dello stato di salute dei lavoratori.
Queste sono solo alcune delle novità che arrivano con la nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro numero 2181 del 9 aprile 2021 che contiene la lista degli accertamenti da eseguire dagli addetti ai lavori.
L’aggiornamento, peraltro, si è reso necessario a seguito del nuovo Protocollo anti Covid condiviso, siglato il 6 aprile 2021 scorso da parti sociali, INAIL, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute e da altri.
Covid e obblighi del datore di lavoro, novità nella check list dei controlli
I controlli sull’esecuzione delle misure anti contagio necessarie a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro vengono posti in essere dal personale ispettivo dell’INL e delle Aziende sanitarie locali.
L’Ispettorato, quindi, con la nota numero 2181 del 9 aprile 2021, ha adeguato alle nuove linee guida del Protocollo aggiornato il contenuto della check list utilizzata per i controlli nei luoghi di lavoro.
- INL- nota numero 2181 del 9 aprile 2021
- Scarica la nota su Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 - Aggiornamento check-list.
Il monitoraggio, alla luce delle rinnovate disposizioni, si deve concentrare sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento.
- Ministero del lavoro, Della Salute, INAIL e altri - Protocollo del 6 aprile 201
- Scarica il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
In particolare, si ricorda che le disposizioni del Protocollo citato e, analogamente, i controlli che dovranno essere eseguiti dagli ispettori riguardano gli aspetti riepilogati in tabella.
Sanificazione dei locali | L’azienda deve assicurare la pulizia dei locali e la sanificazione periodica di tutti gli ambienti |
Ingresso in azienda |
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Obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale | L’uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 |
Gestione del lavoro |
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Sorveglianza sanitaria/Ruolo del medico competente |
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Ecco, quindi, che l’ispettore dovrà verificare, appuntandolo sulla check list aggiornata, la corretta attuazione da parte del datore di lavoro delle misure nel rispetto delle linee guida sopradescritte.
Protocollo Covid in azienda, la nuova check list per i datori di lavoro: le sanzioni previste
Le disposizioni contenute nel Protocollo anti-contagio, in quanto misure di contenimento, comportano in caso di violazione l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19).
In particolare, a meno che il fatto non integri un reato, la norma citata prevede una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento, oltre alle sanzioni accessorie.
“(...) la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Si legge nella nota numero 2181.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di contenimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Si ricorda che la sospensione dell’attività disposta dall’INL si differenzia dall’ulteriore sanzione accessoria di chiusura da 5 a 30 giorni irrogata dall’Autorità competente, il Prefetto, prevista al comma 2 del citato articolo 4.
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