Modalità e durata dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono stabilite dai CCNL di riferimento. Resta fermo il limite minimo di ore previsto dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro
I corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) devono avere una durata minima di 32 ore.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione devono poi essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Lo precisa il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 3 pubblicata il 12 giugno 2023.
Come stabilito dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti avviene durante l’orario di lavoro e senza alcun onere per il lavoratore.
Sicurezza sul lavoro: modalità e durata dei corsi di formazione per RLS sono stabiliti dai CCNL
Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 3 del 12 giugno 2023 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla frequenza dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Nello specifico, durata, contenuti e modalità di svolgimento, fermo restando il limite minimo di 32 ore fissato dal TU per la sicurezza sul lavoro, sono stabiliti dai CCNL.
Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda in particolare l’obbligo di frequenza per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS e se può essere ammessa l’assenza del 10 per cento rispetto alla durata minima del corso di 32 ore.
Nel fornire il proprio parere, la Commissione richiama la normativa che si applica in questi casi, precisando come il datore di lavoro debba assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Come stabilito dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, il Dlgs n. 81/2008, la formazione deve fare riferimento sia ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione sia ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione.
In questo quadro generale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza negli ambiti in cui esercitano la propria funzione di rappresentanza.
In questo modo, vengono assicurate competenze adeguate in merito alle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi.
Corsi di formazione per RLS: durata minima di 32 ore
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L’articolo 37 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro al comma 11 dispone che i corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza debbano avere una durata minima di 32 ore.
Di queste, 12 sono dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Lo stesso comma 11 dell’articolo 37 del Dlgs n. 81/2008 prevede anche che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dunque, ritiene che il TU prevede già in maniera esplicita la durata minima dei corsi di formazione del RLS (32 ore).
Inoltre, modalità, durata e contenuti specifici, compreso quindi il massimo di assenze oggetto della specifica richiesta avanzata, devono essere stabilite dalla contrattazione collettiva e sono individuabili nel CCNL di riferimento.
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