Le attività legali restano escluse dalla sospensione delle attività produttive disposta dal nuovo DPCM 22 marzo 2020. Ecco un aggiornamento sulle misure adottate dal Governo di maggior interesse per avvocati e operatori della giustizia.
Coronavirus, le attività legali non si fermano: il nuovo DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 ha escluso espressamente le attività professionali dalle ipotesi di sospensione previste per gran parte delle attività produttive presenti sul territorio nazionale.
Il nuovo DPCM stila l’elenco delle attività economiche che potranno rimanere aperte perché ritenute essenziali, mentre per esclusione tutte le attività non ricomprese nelle disposizioni del decreto dovranno rimanere chiuse fino al prossimo 3 aprile.
Gli studi legali potranno rimanere aperti perché ritenuti servizi essenziali. Tuttavia, alcune tra le regioni maggiormente colpite dal contagio hanno adottato restrizioni particolari, come nel caso della Lombardia dove "sono sospese le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza".
Anche per gli studi professionali il decreto raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile, a domicilio o a distanza, e l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti.
Coronavirus, le attività legali restano aperte: le ultime indicazioni per gli avvocati
Tra le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia per far fronte all’epidemia e contenere i contagi nell’ambito dell’attività giudiziaria, si segnalano quelle relative allo svolgimento delle udienze da remoto nel settore civile e in videoconferenza nel settore penale.
Sul portale pst.giustizia del Ministero della Giustizia è stato di recente pubblicato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali (Skype for Business, Teams, strumenti di videoconferenza già in uso presso gli istituti penitenziari), secondo quanto previsto dall’art. 83 del DL n. 18 del 17 marzo 2020.
Il medesimo provvedimento individua, inoltre, i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali.
A tale riguardo, si rammenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell’ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto ormai da diversi anni, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti (Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali).
Allo scopo di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari, il co. 11 dell’art. 83 del DL n. 18/2020 ha inoltre stabilito che dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, tutti gli atti processuali vengano depositati esclusivamente in via telematica.
Viene in tal modo eliminato il “doppio binario” relativo al deposito degli atti introduttivi dei giudizi civili, che ora potrà avvenire esclusivamente tramite sistemi telematici e non anche con modalità cartacea.
Inoltre, il pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria (marca da 27,00 euro), connessi al deposito degli atti con modalità telematiche, potranno essere assolti esclusivamente con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di pst.giustizia (pertanto non sarà più possibile procedere con le classiche marche da bollo).
A questo proposito, si segnala il Vademecum per il pagamento telematico del contributo unificato e della marca da bollo per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, reperibile sul portale pst.giustizia.
Coronavirus, lo stop alle udienze e la sospensione dei termini processuali
Come noto, le misure in materia di giustizia introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) hanno imposto lo stop a tutte le udienze civili e penali nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile, con rinvio disposto dal giudice per ciascun procedimento, e la sospensione di tutti i termini processuali fino al 15 aprile 2020.
La sospensione riguarda i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Per espressa previsione normativa (art. 83, co. 2 DL n. 18/20), si intendono pertanto sospesi:
- i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
- i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
- i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi (inizialmente non contemplati dal DL n. 11/2020 del 8 marzo 2020)
- i termini per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
A questo proposito, il medesimo comma 2 art. 83 ha chiarito che:
- ove il decorso del termine procedurale abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (16 aprile).
- quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (il differimento dell’udienza o dell’attività consente quindi di far decorrere il suddetto termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione).
Stop alle udienze e sospensione dei termini processuali: le eccezioni alla sospensione
Tuttavia, non subiscono alcun rinvio, né sono sottoposti alla disciplina delle sospensioni, tutti quei procedimenti che concernono i diritti e le libertà fondamentali delle persone, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo,
- le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa che per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, si deve fare riferimento al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1),
- i procedimenti cautelari, e, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in questi casi, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).
Per queste cause, come visto, può essere disposto lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con il provvedimento del DGSIA del 20 marzo 2020 sopra citato.
Stop alle udienze e sospensione dei termini processuali: la sospensione dei termini di prescrizione
Il DL n. 18/20, sempre in ragione del contrasto all’emergenza epidemiologica, ha inoltre affiancato alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione.
La sospensione della prescrizione opera sia per i procedimenti penali dichiarati sospesi fino alla data del 15 aprile, sia per i diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai commi 5 e 6 dell’art. 83.
In altre parole, fintanto che sia preclusa la possibilità di presentare una nuova domanda giudiziale, i termini di prescrizione e decadenza dei diritti restano sospesi, senza alcun pregiudizio per i soggetti interessati.
Coronavirus, le attività legali non si fermano: le indicazioni operative del CNF e del OCF
A chiarire la portata delle disposizioni dettate dal Governo sono da subito intervenuti gli organi del Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli degli Ordini dei vari distretti, che hanno dettato le prime indicazioni per la corretta applicazione delle misure organizzative destinate agli avvocati e agli organismi di amministrazione della giustizia.
In particolare, si segnalano:
- la Circolare del 19 marzo 2020 del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, contenente informazioni sulle novità normative e sulle questioni organizzative connesse;
- la scheda d’analisi del DL n. 18/2020 relativamente alle misure di più diretto interesse per gli avvocati e per i Consigli dell’ordine forense, redatta dal CNF;
- la Guida operativa alla lettura delle disposizioni in materia di giustizia del DL n.18/2020 redatta dall’OCF (Organismo Congressuale Forense).
Per informazioni più dettagliate sulle attività e il funzionamento dei singoli uffici, si consiglia in ogni caso di far riferimento ai decreti dirigenziali reperibili sui siti delle Corti d’Appello, degli Ordini Forensi e della Procura contenenti le notizie sull’emergenza in costante aggiornamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Coronavirus, le attività legali non si fermano. Vademecum per gli avvocati