In caso di cessazione della convivenza di fatto non è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista per lo scioglimento del matrimonio. La Legge Cirinnà non ha previsto tutele in questi casi
Per la fine della convivenza di fatto non è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio.
Per questo tipo di separazione, infatti, la Legge Cirinnà non ha previsto particolari tutele e il perimetro dell’agevolazione è ben definito e non si può estendere oltre i confini determinati dalla norma.
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Convivenza di fatto: in caso di separazione nessuna esenzione da imposta di bollo e di registro
Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro in caso di crisi dopo un periodo insieme arriva dall’analisi di un caso pratico.
A sollevare i dubbi è un notaio che si accinge a procedere con un atto di trasferimento immobiliare con il quale un cliente cede la quota di metà dell’abitazione alla sua ex convivente, madre delle sue due figlie, a fronte dell’accollo della quota di metà del mutuo contratto da entrambi per l’acquisto della casa di residenza.
Al termine della relazione affettiva, hanno deciso di formalizzare la fine della convivenza e hanno presentato ricorso congiunto al Tribunale di Milano, ai sensi degli articoli 316 e 337-bis del codice civile.
E proprio tra gli accordi raggiunti dagli ex conviventi rientra la cessione della quota di metà dell’abitazione nelle modalità descritte.
Il professionista si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro prevista dall’articolo 19 del della legge n. 74/1987 in caso di scioglimento del matrimonio.
Ma con la risposta all’interpello numero 244/2022, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto: nessuna agevolazione è prevista per i conviventi di fatto.
E, inoltre, sottolinea:
“Si osserva, infine, che gli articoli 316 e 337-bis del codice civile, richiamati nell’istanza di interpello e posti a fondamento del ricorso presso il Tribunale, riguardano rispettivamente, la responsabilità genitoriale e l’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.
Fine della convivenza di fatto e scioglimento del matrimonio: regole diverse sull’esenzione dalle imposte
Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria parte dal testo della norma di riferimento.
L’articolo 19 del della legge n. 74/1987 stabilisce:
“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La norma nasce per evitare che il costo del Fisco gravi sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Al centro del caso analizzato, però, non c’è lo scioglimento di un matrimonio, ma la fine di una convivenza di fatto.
Per orientarsi sulle regole da seguire e verificare la possibilità di applicare l’esenzione, quindi, è necessario richiamare la Legge Cirinnà.
La Legge n. 76 del 2016, tra le altre cose, prevede la sottoscrizione di contratti di convivenza che devono essere “redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.
Ma il testo non prevede e non regolamenta in alcun modo le modalità di scioglimento della convivenza di fatto: non sono state introdotti procedimenti o tutele per porre rimedio a eventuali crisi tra persone conviventi.
Facendo riferimento allo “scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro non può essere applicata.
E, come sottolinea in chiusura l’Agenzia delle Entrate, gli atti e i documenti con cui si regolamentano i rapporti patrimoniali per la risoluzione di una crisi del legame tra conviventi di fatto non possono essere equiparati agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a cui risulta applicabile l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 244 del 4 maggio 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 244 del 4 maggio 2022
- : Esenzione art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. - Conviventi di fatto
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Convivenza di fatto: in caso di separazione nessuna esenzione da imposta di bollo e di registro