Contributi a fondo perduto: accesso libero con lo stato di emergenza, anche se i comuni non sono inseriti nella lista di riferimento. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che con la risposta all'interpello numero 449 del 6 ottobre 2020 si sofferma sui dubbi di una società e sul contrasto tra l'elenco fornito nelle istruzioni per la domanda e quello della Regione.
Contributi a fondo perduto, per beneficiarne anche senza calo del fatturato basta che la società che lo richiede si trovi in un comune tra quelli colpiti da un evento calamitoso precedentemente al 31 gennaio 2020, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per coronavirus.
È questa la condizione da rispettare e non bisogna intendere la lista messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate come rigida ed esaustiva.
A sottolinearlo è la stessa amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020 che si sofferma sui dubbi di una società e sul contrasto tra l’elenco fornito nelle istruzioni per la domanda di accesso al beneficio e quello della Regione.
Contributi a fondo perduto per comuni in stato di emergenza, anche fuori dalla lista
I chiarimenti riguardano l’eccezione alla regola ordinaria prevista per alcuni territorio: per coloro che si trovano in comuni che già prima della crisi epidemiologica erano in uno stato di emergenza anche senza il calo del fatturato del 33% nel confronto tra aprile 2020 e 2019, che in generale è uno dei requisiti richiesti, è possibile beneficiare della misura di sostegno.
Il contribuente, al centro del caso analizzato, prima ha presentato domanda di accesso ai contributi a fondo perduto in quanto domiciliato in un comune che già prima del coronavirus era in stato di emergenza per eventi calamitosi.
E poi dal momento che le istruzioni per la compilazione della richiesta e la Regione di riferimento non si trovavano d’accordo sull’inserimento del comune nella lista dei territori interessati, ha richiesto di rinunciare al contributo a fondo perduto.
“Tale rinuncia è stata trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza”, specifica e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sciogliere i dubbi che ancora persistono.
Nella situazione prospettata è possibile presentare domanda e accedere ai contributi a fondo perduto? Con la risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020, arrivano i chiarimenti:
“La lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, come del resto chiarito dall’inciso “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni.
Sul presupposto che il Comune di X risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), si ritiene che l’istante possa fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.
Contributi a fondo perduto per comuni in stato di emergenza: i chiarimenti delle Entrate
Per beneficiare del contributo a fondo perduto anche senza il calo del fatturato, quindi, è sufficiente che la società si trovi in un comune che rispetti le seguenti condizioni:
- deve essere incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso;
- al 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza doveva essere ancora in atto.
Il quesito e la risposta che, sembrano ormai fuori tempo massimo visto che la scadenza per richiedere il beneficio era fissata al 13 agosto, arrivano in realtà in un momento di grande attenzione sul tema.
Proprio in questi giorni, infatti, si parla della proroga della domanda di accesso ai contributi a fondo perduto per coloro che si trovano nei comuni di zone montane già in stato di emergenza prima del coronavirus. La novità è contenuta in un emendamento inserito nel testo di conversione in legge del Decreto Agosto, che dovrebbe ottenere l’approvazione definitiva entro il 13 ottobre 2020.
Manca ancora l’ufficialità, ma è molto probabile che in questa settimana l’impianto del disegno di legge non subisca ulteriori modifiche: si avranno a disposizione altri 30 giorni dal riavvio della procedura telematica, che dovrà avvenire entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Per tutti coloro che, stando alle ultime novità, avranno nuovamente la possibilità di presentare domanda possono essere utili le indicazioni ribadite dalla risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020:
- per accedere al contributo a fondo perduto senza calo di fatturato è necessario avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ovvero 31 gennaio 2020;
- il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale doveva già essere stato stabilito in tali luoghi dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.
Tutti i dettagli nella risposta all’interpello numero 449 del 6 ottobre 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto per comuni in stato di emergenza, anche fuori dalla lista