Bonus casa e superbonus, sarà disponibile dal 1° dicembre il servizio sulla Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle somme inutilizzabili. Le prime istruzioni nel provvedimento del 23 novembre, abbinato alla FAQ che chiarisce l'esclusione dall'adempimento per i crediti sottoposti a sequestro
Verso l’avvio del monitoraggio dei crediti inutilizzabili relativi ai bonus casa e al superbonus.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate prenderà il via il 1° dicembre 2023 e dovrà essere effettuata mediante uno specifico servizio disponibile all’interno della Piattaforma cessione crediti.
A dover inviare la comunicazione relativa ai crediti dei bonus casa e del superbonus non utilizzabili sarà l’ultimo cessionario, sia in caso di opzione per la cessione del credito che dello sconto in fattura.
Al provvedimento con le istruzioni operative pubblicato il 23 novembre 2023 si affianca una FAQ dell’Agenzia delle Entrate della stessa data. Sono esclusi dall’adempimento i crediti sottoposti a sequestro.
Bonus casa e superbonus, dal 1° dicembre la comunicazione dei crediti inutilizzabili
Introdotta dall’articolo 25 del decreto legge n. 104/2023, la comunicazione dei crediti inutilizzabili relativi ai bonus casa e al superbonus prende il via con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre.
La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire a decorrere dal 1° dicembre, data a partire dalla quale la Piattaforma cessione crediti sarà implementata con la nuova funzionalità.
Scarne, al momento, le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, che si sofferma per lo più sui dati da comunicare.
Due le procedure da seguire, differenziate per i crediti tracciabili dotati di codice identificativo secondo quanto previsto dal comma 1-quater del decreto legge n. 34/2020 e per quelli non tracciabili.
Nel primo caso, nella comunicazione dei bonus casa e del superbonus utile per censire i crediti non più utilizzabili sarà necessario inserire:
- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei suddetti crediti.
L’accoglimento della comunicazione avverrà in caso di rate dei crediti oggetto di cessione o sconto in fattura ancora nella disponibilità del cessionario tenuto alla trasmissione.
Nel secondo caso, per i crediti non tracciabili, bisognerà invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito relativo alla comunicazione di prima cessione o sconto in fattura e, in tal caso, la comunicazione verrà accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
All’interno della procedura di comunicazione bisognerà altresì indicare, in ambedue le ipotesi, la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito.
Dopo l’accoglimento della comunicazione trasmessa i crediti oggetto di comunicazione saranno immediatamente esclusi dalla disponibilità del cessionario.
Si specifica che la comunicazione riguarderà i crediti inutilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 23 novembre 2023
- Bonus casa e superbonus, dal 1° dicembre la comunicazione dei crediti edilizi non più utilizzabili
Bonus casa e superbonus, la comunicazione dei crediti inutilizzabili lascia fuori le somme sottoposte a sequestro
Dall’obbligo di comunicazione resteranno esclusi i crediti inutilizzabili in quanto sottoposti a sequestro.
In concomitanza alla pubblicazione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti in una FAQ.
L’esclusione dall’obbligo deriva dalla ratio dell’adempimento, introdotto per censire l’importo dei crediti effettivamente ancora esigibili e, di contro, quello relativo alle somme ormai inutilizzabili.
Per i crediti sequestrati l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione tutte le informazioni necessarie, considerando che il sequestro viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria, che conseguentemente ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Rientrano invece nell’obbligo i crediti rimasti in standby in quanto caratterizzati da irregolarità procedurali che, conseguentemente, ne bloccano l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus casa e superbonus, dal 1° dicembre la comunicazione dei crediti inutilizzabili