Il decreto-legge numero 144 del 23 settembre 2022 ha previsto per gli enti del terzo settore una specifica misura di aiuto al fine di poter sostenere gli ingenti costi sempre più in aumento relativi alle forniture di energia e gas.
Il legislatore con il decreto-legge 144/2022 ha previsto per gli enti del terzo settore una misura a sostegno del normale svolgimento dell’attività solidaristica, sempre più minata dagli aumenti del caro vita.
Le imprese, i privati ed anche gli enti associativi stanno risentendo degli aumenti dei costi afferenti agli elementi essenziali legati alla vita quotidiana e al normale svolgimento delle singole attività, qualsiasi esse siano. Il servizio elettrico e di fornitura gas sta infatti conoscendo livelli di costi mai visti prima, i quali sono in ottica di progressivo aumento.
Dopo l’implementazione del credito d’imposta pensato per alcune tipologie di enti commerciali, il legislatore con il decreto Aiuti ter ha pensato anche agli enti associativi formulando un sostegno ad hoc.
Contributi per le spese energetiche: le misure del decreto aiuti-ter
Il contributo previsto dall’art. 8 del decreto aiuti-ter è nato al fine di sostenere alcune particolari categorie di enti del terzo settore, quelle cioè che svolgono attività di tipo sociosanitarie, che abbiano subito un aumento dei costi dovuto al servizio di fornitura elettrica e di gas.
L’art. 8 comma 1 del decreto-legge 144/2022 stabilisce che “al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021”.
Il comma 2 dell’art. 8 prevede inoltre per gli enti iscritti al RUNTS o comunque coinvolti nel processo di trasmigrazione e per le Onlus iscritte nella relativa anagrafe, che non sono incluse nella misura descritta in precedenza, un fondo di 50 milioni di euro per garantire un contributo straordinario in relazione ai maggiori oneri sostenuti nel 2022 per acquistare la componente energia e il gas naturale, calcolato in proporzione agli analoghi costi del 2021.
Contributo spese energia per gli ETS: modalità di erogazione e di fruizione
Il decreto 144/2022 è entrato in vigore il 24 settembre u.s. ed ancora non sono state stabilite le modalità di erogazione del contributo.
Per conoscere l’effettiva entità del contributo, le modalità di erogazione e i termini previsti per l’invio della richiesta dovremo attendere il decreto ad hoc firmato dal Presidente del consiglio dei ministri con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti ter.
In ogni caso i due benefici introdotti non sono cumulabili tra loro ma ogni singolo ente beneficiario può usufruirne con altre agevolazioni che riguardano gli stessi costi, a patto che il loro valore non superi quello della spesa sostenuta.
I contributi che spettano agli ETS per far fronte al caro energia non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi spese energia per gli ETS: le novità del Decreto Aiuti ter