Contributi a fondo perduto sotto forma di credito di imposta, istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione: 6941 è la sequenza di cifre da indicare nel modello F24. Dettagli e istruzioni nella risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021 che fornisce indicazioni anche sulla restituzione spontanea delle somme non spettanti.
Contributi a fondo perduto, tra le grandi novità introdotte dal Decreto Sostegni c’è anche la possibilità di ottenere gli importi a cui si ha diritto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione: con la risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 e ha fornito le indicazioni da seguire per la compilazione.
Nel cassetto fiscale disponibile sul portale istituzionale, alla sezione “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili” è possibile verificare le somme a disposizione.
Con lo stesso documento, sono state istituite anche le sequenze di cifre da utilizzare per la restituzione spontanea delle somme ricevute indebitamente e il versamento di sanzioni e interessi.
Contributi a fondo perduto, istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Il Decreto Sostegni, e in particolare l’articolo 1 del DL numero 41 del 22 marzo, ha introdotto una serie di novità sui contributi a fondo perduto. Le modifiche rispetto al meccanismo applicato in precedenza non hanno solo riguardato i requisiti, ma anche le modalità di utilizzo.
Nella nuova formula, le partite IVA che presentano domanda all’Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 28 maggio 2021, per beneficiare degli aiuti hanno la possibilità di scegliere in maniera irrevocabile come ottenere le somme a cui hanno diritto:
- erogazione diretta tramite accredito su conto corrente;
- come credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Dopo aver fornito le indicazioni per presentare istanza di accesso alle risorse e aver fatto partire i primi accrediti, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021 fornisce anche tutti gli strumenti utili per beneficiare dei contributi a fondo perduto riconosciuti sotto forma di credito di imposta:
- codice tributo da utilizzare, ovvero 6941 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021;
- istruzioni per la compilazione del modello F24, così come riportate in tabella.
Codice tributo | 6941 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021 |
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Sezione | Erario |
Colonna | Importi a credito compensati |
Anno | Anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto per esteso, es. 2021 |
I beneficiari dei contributi a fondo perduto possono verificare l’importo utilizzabile in compensazione cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del portale istituzionale, in particolare alla sezione “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
L’Agenzia delle Entrate mette in guardia:
“Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato”.
Contributi a fondo perduto, codice tributo per l’utilizzo in compensazione e per la restituzione spontanea
Con la stessa risoluzione numero 24/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche tutto il pacchetto di informazioni utili per coloro che hanno ricevuto tramite accredito su conto corrente, o che hanno utilizzato in compensazione, importi di contributo a fondo perduto non spettanti, in tutto o in parte, e devono procedere con la restituzione spontanea.
Per la restituzione e il versamento di interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 ELIDE), è necessario fare riferimento ai codici tributo riepilogati in tabella.
Codice tributo | Denominazione |
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8128 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021 |
8129 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021 |
8130 | Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021 |
Per la compilazione del modello F24 Elide, è necessario poi seguire le istruzioni riportate di seguito:
- i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicate le informazioni sul contribuente:
- codice fiscale;
- dati anagrafici;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti per la restituzione e il versamento di sanzioni e interessi (8128, 8129 oppure 8130);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo per esteso;
- nel campo “importi a debito versati”, il valore del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Tutti i dettagli nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 24/E del 12 aprile 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto, istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione