Senza inventario fisico non c’è presunzione di evasione

Emiliano Marvulli - Imposte

Nessuna presunzione di evasione nel caso in cui manchi l'inventario fisico delle merci. Ecco l'importante principio evidenziato dall'ordinanza della Cassazione numero 12245/2018.

Senza inventario fisico non c'è presunzione di evasione

Se i verificatori rilevano ammanchi di beni solo sulla base di scritture contabili non obbligatorie, non è applicabile la presunzione di cessione per differenze inventariali, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria.

In tal caso tornano applicabili le disposizioni generali in tema di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di cui all’articolo 2729 codice civile, che possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita.

Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 12245/2018.

I fatti – Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato da una società avverso l’avviso di accertamento ai fini Iva e IRAP emesso dall’Agenzia delle entrate, con il quale era stata rilevata, nella irregolare tenuta della contabilità di magazzino, una differenza tra acquisti e vendite, ripresa a tassazione sulla base della presunzione di cessione.

Le ragioni della società, accolte in sede di prime cure, venivano respinte dai giudici della CTR, che accoglievano l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, sulla motivazione per cui si riteneva assolto l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento “per essere stata posta la società contribuente in grado di conoscere la pretesa dell’Ufficio nei suoi elementi essenziali”. Sulla base di tale assunto, i giudici d’appello rideterminavano le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni sulla base di una perizia tecnica d’ufficio disposta in primo grado.

La società procedeva quindi al ricorso per cassazione lamentando, come motivo principale, violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del D.P.R. 441 del 1997.

A parere della ricorrente, infatti, i giudici della Commissione regionale non avevano tenuto conto che la presunzione prevista all’articolo 4 del D.P.R. n. 441 del 1997 era stata applicata“sulla base di un riscontro documentale” e non, come invece richiesto dalla norma, mediante la rilevazione fisica dei beni.

La Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente e cassato con rinvio la sentenza.

Le presunzioni di acquisto e vendita – La controversia ruota attorno alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, recante norme per il “riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto”.

La norma dispone che, all’atto di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, si presumono ceduti i beni “acquistati, importati o prodotti” che non sono stati rinvenuti nei locali in cui il contribuente “svolge le proprie operazioni” o dei suoi rappresentanti. In senso opposto, si presumono acquistati i beni che invece sono rinvenuti nei medesimi locali. L’operatività delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, è limitata al periodo d’imposta in corso al momento dell’accesso.

L’articolo 4, comma 2 del decreto introduce un’ulteriore presunzione nel caso di “differenze inventariali”, per cui le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le consistenze delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino (di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973) o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo.

La decisione – Nel caso di specie il rilevamento di ammanchi di beni in magazzino era stato accertato dai verificatori esclusivamente sulla base delle scritture contabili non obbligatorie.

Sul punto i giudici di cassazione hanno chiarito che, in tema di IVA, detto riscontro documentale “esclude l’applicabilità della disciplina dettata dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, in materia di presunzioni di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria.”

In tal caso tornano ad essere applicabili “le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’articolo 2729 codice civile in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita.”

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