Conservazione dichiarazioni fiscali sia in formato analogico che digitale, ma secondo una specifica procedura: è l'Agenzia delle Entrate a fornire le istruzioni, con la risposta all'interpello n. 518 del 12 dicembre 2019.
Conservazione dichiarazioni fiscali sia in formato analogico che digitale ma, nel caso di scelta di archiviazione in modalità telematica, rispettando specifici requisiti.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire le istruzioni, tornando sul tema della corretta conservazione della dichiarazione dei redditi e non solo su supporti digitali.
Nella risposta all’interpello n. 518 del 12 dicembre 2019 viene fornito un riepilogo della procedura e dei requisiti richiesti, a fronte di un quesito e di una soluzione abbastanza dettagliata fornita dal contribuente istante.
L’elemento di novità emerso nella risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda le regole circa la sottoscrizione della dichiarazione trasmessa dall’intermediario e dal contribuente che ha conferito l’incarico all’invio della stessa.
È soltanto il contribuente o sostituto a dover sottoscrivere la dichiarazione fiscale trasmessa, e non anche l’intermediario. Per la consegna della stessa, è indifferente l’invio tramite posta elettronica certificata e ordinaria.
Conservazione dichiarazioni fiscali in formato analogico o digitale: le istruzioni delle Entrate
In merito alla procedura di conservazione delle dichiarazioni fiscali, il riferimento normativo da considerare è innanzitutto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322.
È lo stesso comma 9-bis dell’articolo 3 a prevedere la possibilità di utilizzare supporti elettronici e modalità di archiviazione telematiche.
La dichiarazione dei redditi, Irap o IVA inviata all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica può esser messa a disposizione del contribuente tramite Internet, così come può essere inviata tramite posta elettronica (PEC o email ordinaria), previa specifica richiesta firmata da parte del contribuente.
Nella risposta n. 518, l’Agenzia delle Entrate lascia inoltre libera la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata.
Ad avvallare la scelta di conservazione telematica delle dichiarazioni fiscali è già stata, tra l’altro, la risposta all’interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018 e con ulteriori documenti, tra cui la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 518 del 12 dicembre 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali
Conservazione dichiarazioni fiscali, firma elettronica obbligatoria solo senza stampa in formato analogico
A fare la differenza, nel caso di richiesta di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà la scelta del contribuente.
Se, una volta ricevuta tramite mail o internet, il contribuente intende stampare, firmare e conservare la dichiarazione in modalità analogica, sarà questa la modalità di esibizione obbligatoria. Tra l’altro, in tal caso, non sarà necessario applicare le regole previste dal CAD.
Al contrario, se il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, la formazione ed archiviazione dovrà seguire le regole previste dal combinato disposto degli articoli 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui
“i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.”
Sarà obbligatoria soltanto nell’ultima ipotesi la firma elettronica della dichiarazione da parte del contribuente. La sottoscrizione della dichiarazione trasmessa non è richiesta all’intermediario.
Dichiarazioni fiscali, sottoscrizione post invio solo per il contribuente
L’articolo 3, comma 6 del DPR n. 322/1998, che disciplina le regole per la trasmissione della dichiarazioni fiscali e per la conservazione delle stesse, stabilisce che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilascino:
“al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.”
Il sostituto d’imposta o il contribuente possono rilasciare al commercialista o altro intermediario abilitato anche l’impegno cumulativo a trasmettere, che può essere contenuto anche nell’incarico professionale predisposto dall’intermediario e sottoscritto dal contribuente, se sono indicate nello specifico dichiarazioni e comunicazioni il cui invio è delegato al professionista.
In attuazione delle disposizioni di cui sopra, nei modelli delle dichiarazioni fiscali è prevista uno specifico riquadro dedicato agli intermediari per la sottoscrizione dell’impegno alla presentazione telematica.
Tenuto conto che la sottoscrizione della dichiarazione precede l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, non è richiesta una firma successiva alla presentazione della stessa.
La dichiarazione trasmessa deve quindi essere sottoscritta e firmata esclusivamente dal contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conservazione dichiarazioni fiscali in formato analogico o digitale: le istruzioni delle Entrate