Congedo parentale per i papà: le istruzioni per fare domanda nel 2019 nel messaggio INPS numero 591 del 13 febbraio. Con la Legge di Bilancio 2019 sono 5 i giorni di astensione dal lavoro per la paternità.
Congedo parentale per i papà: le istruzioni per fare domanda nel 2019 nel messaggio INPS numero 591 del 13 febbraio 2019.
Con la Legge di Bilancio 2019 sono aumentati i giorni di congedo di paternità: chi diventa padre, adotta o riceve in affido un bambino nel 2019 ha diritto, entro 5 mesi, a 5 giorni di astensione dal lavoro e ha la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo con la madre.
Dall’INPS le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda. La comunicazione dell’Istituto chiarisce, inoltre, che per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto solo a quattro giorni di congedo obbligatorio come previsto per il 2018, anche se ricadono nei primi mesi di quest’anno.
- INPS - Messaggio numero 591 del 13 febbraio 2019
- Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2019.
Congedo parentale per i papà: le istruzioni INPS per fare domanda nel 2019
Come si legge nel testo del messaggio numero 591 diffuso dall’INPS il 13 febbraio, l’articolo 1, comma 278, lett. a), della legge numero 145 del 30 dicembre 2018 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.
E ha aumentato, per quest’anno, a cinque giorni il congedo parentale per i papà, che possono usufruirne anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia, nei casi di adozione o affidamento nazionale o internazionale.
Come si legge nelle istruzioni diffuse dall’INPS, le modalità per fruirne sono le seguenti:
- I lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS sono tenuti a presentare domanda all’Istituto, nelle modalità che seguono:
- online attraverso il servizio dedicato;
- tramite il contact center al numero 803 156 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
- nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicargli in forma scritta la fruizione del congedo, almeno 15 giorni prima, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In questo ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 6499/2013.
Congedo parentale per i papà: le istruzioni INPS per il settore agricolo
Ancora diverse sono le regole per i lavoratori agricoli: l’importo dell’indennità è anticipato dal datore di lavoro e la comunicazione delle giornate di congedo fruite avviene tramite il modello DMAG.
Il messaggio INPS fa riferimento alla circolare numero 181 del 2013, che contiene le istruzioni specifiche per il settore agricolo e le indicazioni per il modello DMAG.
I datori di lavoro che anticipano le prestazioni in oggetto possono indicare, attraverso una denuncia di tipo P (principale) – S (sostitutiva) – V (di variazione), per ogni singolo lavoratore beneficiario dell’anticipazione, nel quadro F, relativamente al tipo retribuzione, una delle seguenti lettere:
- B - Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- D - Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per ciascuna di esse occorre avvalorare:
- campo giorni - il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione;
- campo retribuzione – l’importo delle prestazioni anticipate per l’evento di cui alle lettere di nuova istituzione.
Qualora il permesso sia di tipo orario, si indica il numero delle ore nel campo Ore PT GOR.
Nella circolare si legge:
Come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:
“il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda”.
In merito alle modalità di compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto descritto nella circolare n. 118/2007.
Congedo parentale per i papà: la differenza tra obbligatorio e facoltativo
Nel 2019 i lavoratori a cui nasce un figlio, o che adottano o ricevono in affido un bambino, hanno diritto a usufruire del congedo parentale per i papà entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione nelle seguenti modalità:
- congedo obbligatorio: cinque giorni, goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
- congedo facoltativo: la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di astensione dal lavoro, ed è vincolata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità.
La differenza tra obbligatorio e facoltativo è che il primo è un diritto autonomo del padre, mentre il secondo è collegato alla madre e la scelta di fruirne anticipa il termine finale del congedo di maternità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale per i papà: le istruzioni INPS per fare domanda nel 2019