Congedo parentale Covid: è già fruibile sebbene la procedura per presentare la domanda telematica sia ancora in stand-by. È infatti possibile presentare richiesta al proprio datore di lavoro per poi regolarizzarla in seguito. Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021.
Congedo parentale Covid: non è ancora pronta la procedura informatica per presentare la domanda, ma la misura è già fruibile presentando richiesta al proprio datore di lavoro per poi regolarizzarla una volta aggiornato il sistema.
Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio numero 1276 del 25 marzo 2021 con cui ha fornito le prime indicazioni utili ai destinatari del nuovo congedo.
Il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto questa nuova misura in favore di genitori lavoratori dipendenti con figli che non vanno a scuola perché affetti da Covid-19 o in quarantena, o ancora in caso di sospensione di attività didattica in presenza imposta dai provvedimenti anti-contagio del Governo.
Si tratta del congedo indennizzato al 50 per cento della retribuzione, destinato a genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, che si trovano a dover assistere i figli conviventi - o anche non conviventi se disabili gravi - minori di 14 anni o con una grave disabilità certificata, rimasti a casa per i motivi sopradescritti.
Il documento, dopo aver nuovamente delineato la platea dei destinatari e aver ricapitolato i requisiti di accesso e la durata della misura, fornisce le primissime informazioni operative in attesa delle istruzioni vere e proprie per presentare domanda.
Congedo parentale Covid, già fruibile anche se domanda telematica ancora in stand-by
L’INPS fa sapere agli interessati di essere al lavoro per adeguare le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande per il nuovo congedo.
Nell’attesa, con il messaggio numero 1276 del 25 marzo 2021 lo stesso Istituto comunica che coloro che ne hanno diritto possono comunque fruire del congedo “con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS”.
Ecco, quindi, che già da ora è possibile fare richiesta al proprio datore di lavoro per poi ottenere, quando sarà possibile inoltrare la domanda, l’indennità per i periodi riconosciuti.
Una volta aperta la procedura informatica, infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno presentare, secondo le modalità che verranno indicate, apposita domanda all’INPS.
Viceversa, i dipendenti pubblici dovranno inoltrare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
- INPS - messaggio numero 1276 del 25 marzo 2021
- Scarica il messaggio su Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. Prime indicazioni
Si ricorda, poi, che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto soltanto il diritto di astenersi dal lavoro, ma con sospensione della retribuzione e senza alcuna indennità. La relativa domanda deve essere presentata ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
I periodi per cui è fruibile il congedo sono quelli in cui il bambino è rimasto a casa nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda i periodi precedenti all’entrata in vigore del decreto -13 marzo 2021- l’INPS specifica che:
“Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica”.
Congedo parentale Covid: i requisiti per l’accesso
L’INPS, nel documento di prassi, riepiloga quali sono le caratteristiche dei destinatari del nuovo congedo parentale Covid introdotto dal decreto del 13 marzo. In particolare, per poter fruire del congedo devono sussistere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
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- Infezione da SARS Covid-19;
- la quarantena da contatto disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Si rammenta, inoltre, che per i genitori con figli disabili gravi non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale Covid, già fruibile anche se la procedura di domanda non è pronta