Congedo parentale Covid-19 dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021: in caso di quarantena o DAD dei figli fino a 14 anni, lavoratori dipendenti e autonomi potranno ricevere un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione o del reddito. Possibilità di astensione, ma senza indennità, per i figli fino a 16 anni. Le istruzioni sui nuovi periodi previsti dal Decreto Fiscale 2022 arrivano dall'INPS con la circolare n. 189 del 17 dicembre.
Congedo parentale Covid-19, in caso di quarantena o DAD dei figli saranno indennizzati al 50 per cento i periodi i periodi di assenza dal lavoro dei genitori fino al 31 dicembre 2021.
Questo è il termine previsto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 che, a decorrere dal 22 ottobre 2021, ha introdotto un nuovo periodo di congedo Covid-19 in caso di quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.
A fornire le istruzioni operative per fruire dei congedi straordinari è la circolare INPS n. 189 del 17 dicembre 2021. Potranno presentare domanda sia i lavoratori dipendenti che gli iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori autonomi, nel caso di eventi di quarantena da contatto o periodi di DAD disposti per i figli conviventi fino a 14 anni di età.
Il congedo potrà essere richiesto direttamente al datore di lavoro per i periodi di quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza di figli di età superiore a 14 anni e fino a 16 anni, senza però percepire alcuna indennità.
Nessun limite di età è invece previsto per i figli affetti da disabilità in situazione di gravità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 e, in tal caso, il congedo Covid-19 spetterà sia in caso di iscrizione a scuola che in caso di iscrizione presso centri diurni a carattere assistenziale.
Dalle cause di compatibilità alle incompatibilità fino alle regole per fare domanda, la circolare pubblicata dall’INPS il 17 dicembre fornisce le istruzioni operative relative al nuovo congedo parentale straordinario. Bisognerà attendere un successivo messaggio per la presentazione delle richieste.
Congedo parentale Covid-19, istruzioni INPS per i figli in quarantena o DAD fino al 31 dicembre 2021
Secondo quanto previsto dal comma 1, articolo 9 del decreto legge n. 146/2021, può fruire del congedo Covid-19 uno solo dei genitori o entrambi, ma non per gli stessi giorni.
Il periodo per il quale spetta il congedo dal lavoro retribuito al 50 per cento coincide con quello di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di quarantena da contatto o di infezione dal Covid-19 del figlio convivente di età inferiore ai 14 anni.
Ai fini del requisito di convivenza, deve coincidere la residenza anagrafica nella stessa abitazione di figlio e genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.
Nessun vincolo di convivenza, così come di età, è invece previsto per i genitori con figli disabili in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.
Parte delineando i requisiti per la fruizione del congedo Covid-19 dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021 la circolare INPS n. 189, che specifica inoltre che sarà possibile fruirne sia in forma giornaliera che oraria, senza modifiche sulle regole e sulla misura dell’indennizzo riconosciuto.
Per quel che riguarda i casi per i quali spetta il congedo parentale straordinario, per i figli senza condizione di disabilità grave deve sussistere una delle seguenti condizioni:
- infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
- quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Le medesime condizioni sono previste per i figli con disabilità grave, e in aggiunta sarà possibile fruire del congedo anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
Per gli eventi ricadenti nel periodo dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il periodo di congedo parentale Covid-19 potrà essere fruito per la durata della quarantena, DAD o contagio, per l’intero periodo o solo in parte.
Le giornate lavorative ricadenti nel periodo di congedo saranno quindi indennizzate al 50 per cento della retribuzione o del reddito, secondo le regole specifiche previste per dipendenti o autonomi INPS.
Verrà in ogni caso corrisposta un’unica indennità in caso di più certificati o provvedimenti relativi allo stesso o a più figli, qualora ricadenti nel medesimo periodo.
- Circolare INPS numero 189 del 17 dicembre 2021
- Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Congedo parentale Covid-19, possibile conversione dei congedi ordinari fino al 21 ottobre 2021
Sarà possibile convertire in congedo parentale SARS CoV-2 eventuali periodi di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre, giorno precedente all’entrata in vigore del nuovo periodo previsto dal Decreto Fiscale n. 146/2021.
A prevederlo è il comma 3 dell’articolo 9, e la circolare INPS n. 189 specifica che tale possibilità sarà concessa per i periodi di congedo ordinari fruiti fino al rilascio della procedura per le domande relative ai nuovi congedi straordinari.
I genitori lavoratori dipendenti potranno presentare una nuova domanda, senza annullare la precedente. Sarà necessario darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro al fine della corresponsione dell’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, in luogo di quella del 30 per cento.
Congedo Covid-19 per autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS
Come già anticipato, a poter fruire dei congedi straordinari saranno anche i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata INPS, ma esclusivamente in modalità giornaliera e non anche oraria.
Per questi ultimi, l’indennità sarà pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo i criteri per il calcolo dell’indennità di maternità.
Per gli autonomi iscritti all’INPS, l’indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.
Per fruire dei periodi di congedo dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021 sarà necessario che l’attività lavorativa risulti in corso. Pertanto per gli iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
Nessun requisito contributivo è richiesto agli iscritti alla Gestione Separata INPS, così come non è richiesta la regolarità contributiva agli autonomi.
Congedo parentale Covid-19 dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021: dall’INPS i casi di compatibilità e incompatibilità
La circolare del 17 dicembre 2021 si sofferma poi in maniera dettagliata sui casi di compatibilità e incompatibilità relativi alla fruizione dei congedi parentali in caso di quarantena o DAD del figlio.
In caso di lavoratori dipendenti in congedo di maternità o paternità, l’altro genitore potrà fruire del congedo solo per un figlio diverso da quello per il quale è in corso di fruizione il periodo di astensione. Per gli autonomi, sarà possibile la fruizione del congedo da parte dell’altro genitore anche per lo stesso figlio, qualora il lavoratore percettore del congedo di maternità o paternità stia continuando a prestare la propria attività lavorativa.
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
Il congedo Covid-19 è inoltre compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
Stessa cosa anche per quel che riguarda i soggetti fragili: sia in caso di svolgimento che in caso di astensione dall’attività lavorativa, l’altro genitore convivente potrà beneficiare del congedo parentale indennizzato al 50 per cento.
Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore in smart working che, nei giorni di fruizione del congedo, si astiene dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.
Sarà invece incompatibile la fruizione del congedo retribuito in caso di contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo non retribuito previsto per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni avuti dallo stesso genitore, anche se in relazione a figli diversi. Unica eccezione è prevista qualora uno dei figli in quarantena o DAD sia affetto da disabilità grave.
Il congedo Covid-19 è inoltre incompatibile con il congedo parentale ordinario fruito per lo stesso figlio, così come per i riposi giornalieri della madre o del padre.
Niente congedo Covid-19 se l’altro genitore è disoccupato o sospeso dal lavoro
Tra le cause di incompatibilità illustrate dalla circolare INPS n. 189 merita un focus particolare quella prevista in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro dell’altro genitore.
Non sarà possibile fruire del congedo anche qualora l’altro genitore convivente sia in aspettativa non retribuita, così come l’incompatibilità sussiste anche qualora uno dei due genitori stia beneficiando di trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL.
Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo parentale Covid-19.
Congedo Covid-19 in modalità oraria per tutti e due i genitori
Potranno fruire del congedo parentale in modalità oraria ambedue i genitori lavoratori dipendenti, in maniera alternata, o qualora le ore di fruizione non si sovrappongano all’interno dello stesso giorno, fatta eccezione del caso in cui il congedo sia fruito per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.
Come evidenziato dall’INPS, ciò comporta che il congedo ad ore è incompatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore del congedo in modalità giornaliera.
La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
In sintesi quindi, il congedo Covid-19 a ore:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Domanda di congedo Covid-19, 30 giorni per allegare i documenti
Non è ancora possibile fare domanda per fruire del nuovo periodo di congedo previsto dal decreto legge n. 146/2021. Sarà un successivo messaggio ad indicare l’apertura dello sportello per l’invio.
La circolare INPS del 17 dicembre 2021 si sofferma intanto su alcuni aspetti procedurali, chiarendo innanzitutto che le istanze potranno riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della stessa, purché relative a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 relativamente al periodo di durata della quarantena per contatto o infezione da Covid-19 ovvero di DAD, entro il 31 dicembre 2021.
Per i dipendenti sarà poi possibile fare domanda anche per convertire i periodi di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 21 ottobre 2021.
Non cambieranno in ogni caso le modalità per fare domanda. L’invio dovrà essere effettuato in modalità telematica tramite uno dei seguenti canali:
- tramite il sito INPS, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il richiedente avrà 30 giorni di tempo per fornire i documenti che legittimano la fruizione del congedo, pena la reiezione della domanda.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale Covid-19, istruzioni INPS per i figli in quarantena o DAD fino al 31 dicembre 2021