Congedo Covid, nel Decreto Fiscale previsto il rinnovo della misura fino al 31 dicembre 2021. Anche stavolta l'indennità del 50 per cento per il periodo coperto sarà concesso ai genitori di figli disabili o al di sotto dei 14 anni. Vediamo cosa stabilisce il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri il 15 ottobre e di cui si attende il testo ufficiale.
Congedo Covid, nel decreto Fiscale previsto il rinnovo della misura fino al 31 dicembre 2021.
La bozza del provvedimento in circolazione replica lo schema del Decreto Legge numero 30 del 13 marzo che, a sua volta, aveva confermato gli interventi straordinari del 2020 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
L’indennità, nella misura del 50 per cento della retribuzione, già allora era stata concessa ai genitori con figli minori di 14 anni o con disabilità grave. I periodi coperti erano quelli di quarantena, DAD e malattia del figlio compresi tra il 13 marzo, entrata in vigore della norma, e il 30 giugno.
Ora, in base a quanto si legge nel testo del decreto Fiscale che ha ricevuto il via libera in Consiglio dei Ministri nel corso i 15 ottobre, le regole della nuova misura saranno pressoché identiche se non per l’arco di tempo di riferimento: il congedo Covid sarà adesso fruibile per i periodi indennizzabili tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.
Ma vediamo, in base al testo del provvedimento collegato alla Legge di Bilancio 2022, cos’è e come funziona il congedo straordinario per esigenze legate al Covid nella sua versione rinnovata.
Congedo Covid, nel Decreto fiscale rinnovo fino al 31 dicembre 2021
Dalla formulazione attuale del DL Fiscale, disponibile ancora solo in versione di bozza, il congedo indennizzato al 50 per cento verrà di nuovo reso disponibile per gli ultimi mesi del 2021.
Il lavoratore dipendente genitore di un figlio convivente minore di 14 anni o disabile grave, alternativamente all’altro genitore, potrà astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da Covid del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio.
Per i periodi di astensione verrà riconosciuta come accaduto in passato un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, percentuale che potrebbe anche diminuire in caso vengano superati i limiti di spesa previsti per la misura.
I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata avranno diritto a fruire per le stesse ragioni dell’indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo per la determinazione dell’indennità di maternità.
Anche i lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno beneficiare della prestazione ma la percentuale del 50 per cento verrà applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anni dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto.
Infine, l’indennità sarà erogata anche in favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, dopo che le rispettive casse previdenziali avranno dato apposita comunicazione all’Istituto del numero dei beneficiari.
Congedo Covid, conversione del congedo ordinario e astensione dal lavoro senza retribuzione
Anche stavolta come per le versioni del congedo precedenti, il lavoratore potrà convertire in congedi Covid i congedi ordinari fruiti prima dell’entrata in vigore della norma. Si dovrà trattare, ovviamente, di periodi di astensione dal lavoro intervenuti durante la DAD, la quarantena e la malattia del figlio.
In altre parole, continuerà ad esserci la possibilità, ricorrendone le condizioni, di trasformare nel congedo straordinario gli eventuali periodi di congedo parentale goduti dall’inizio dell’anno scolastico fino all’entrata in vigore del decreto Fiscale.
Sempre in linea con le regole precedenti, infine, il legislatore ha riconfermato la misura del congedo straordinario non retribuito.
È il caso di lavoratori con caso figli di età compresa fra 14 e 16 anni che alle stesse condizioni per il congedo straordinario retribuito possono astenersi dal lavoro con sospensione dello stipendio per tutto il periodo di astensione, con divieto però di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ad ogni buon conto, per avere la certezza sulla conferma del congedo Covid bisognerà attendere la pubblicazione del testo ufficiale del Decreto Fiscale approvato il 15 ottobre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo Covid, nel Decreto fiscale rinnovo fino al 31 dicembre 2021