Congedo di maternità dopo il parto: quando si possono usare i cinque mesi di astensione obbligatoria successivamente alla nascita del figlio? Dai requisiti ai documenti necessari, un focus specifico sulle regole per fare domanda.
Quando si può usare il congedo di maternità dopo il parto?
In assenza di pregiudizi alla salute della gestante e del nascituro, è possibile utilizzare i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro dopo la nascita del figlio.
Se la regola generale prevede che il periodo di astensione dal lavoro cominci due mesi prima della data presunta del parto e nei tre mesi successivi, alla lavoratrici è concessa un’ampia flessibilità.
Si può lavorare fino al mese che precede il parto e anche fino al termine della gravidanza.
In ambedue i casi è tuttavia necessario che il medico autorizzi alla prosecuzione dell’attività lavorativa, e di seguito ci soffermeremo in particolare su quando si possono utilizzare i cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto, documenti necessari e come fare domanda.
Congedo di maternità dopo il parto: quando è possibile e come fare?
A introdurre la possibilità di utilizzare il congedo di maternità totalmente dopo il parto è stata la Legge di Bilancio 2019, con il nuovo comma 1.1 aggiunto all’articolo 16 del decreto legislativo 151/2001.
I cinque mesi di congedo obbligatorio possono quindi essere fruiti a seguito della nascita del figlio, ma esclusivamente se il medico acconsente a tale ipotesi.
Nello specifico, è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della donna in gravidanza e del figlio.
Queste le regole generali.
In merito ai chiarimenti operativi, è nella circolare INPS numero 148 del 12 dicembre 2019 che si trovano le indicazioni utili per le lavoratrici.
A queste si affiancano le novità comunicate dall’Istituto con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, che ha semplificato le procedure per fare domanda.
Congedo di maternità dopo il parto: quali documenti servono
Come sopra già evidenziato, la flessibilità concessa in materia di congedo di maternità presuppone che continuare a lavorare con l’avvicinarsi della data presunta del parto non arrechi un rischio per la gestante e per il nascituro.
Utilizzare i cinque mesi di congedo dopo la nascita del figlio comporta quindi che la lavoratrice presenti apposita documentazione sanitaria.
Come specificato dall’INPS è quindi necessario che il medico specialista e, ove presente, il medico del lavoro, attestino la possibilità di utilizzare questa opzione.
I documenti dovranno essere acquisiti dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza e i certificati medici prodotti dovranno attestare in maniera esplicita che non vi sono pregiudizi alla salute fino alla data presunta del parto.
Congedo di maternità dopo il parto: un esempio pratico
La lavoratrice potrà quindi continuare a lavorare fino al giorno che precede la data presunta, e il congedo scatterà dal giorno stesso e per i cinque mesi successivi.
Ecco quindi un esempio pratico per capirci di più:
- Data presunta parto: 26/09/2022
- Data effettiva del parto: 30/09/2022
- Riferimento temporale nella certificazione sanitaria: 26/09/2022
- Durata del congedo di maternità: dal 26/09/2022 al 26/02/2023.
In questo caso il periodo di congedo indennizzato dall’INPS decorrerà dalla data effettiva del parto. I giorni dalla data presunta a quella del parto rientreranno nel periodo di congedo ma sono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.
Tra i chiarimenti forniti dall’INPS è da evidenziare che in caso di opzione per la fruizione del congedo dopo il parto non è possibile fruire della sospensione in caso di ricovero del figlio, poiché non verrebbe rispettato il limite dei cinque mesi entro il quale beneficiare dell’astensione obbligatoria.
Congedo di maternità dopo il parto: come fare domanda
Sarà in sede di presentazione della domanda che la lavoratrice dovrà indicare di volersi avvalere della facoltà di astensione dal lavoro dopo il parto e nei cinque mesi successivi, selezionando la specifica opzione.
La domanda di maternità deve in ogni caso essere presentata prima dei due mesi dalla data presunta del parto ed entro un anno dalla fine del periodo di congedo, pena la prescrizione del diritto.
È possibile procedere in autonomia, tramite i servizi online predisposti dall’INPS, ovvero avvalendosi del supporto di Patronati o tramite il Contact center.
Per quel che riguarda la documentazione medico sanitaria, la circolare INPS n. 106 del 29 settembre 2022 ha reso noto che non sarà più necessario presentarla in originale allo sportello della Struttura INPS di riferimento.
La documentazione sanitaria dovrà essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e dovrà essere presentate al proprio datore di lavoro.
Alla luce delle novità basterà indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, inserendo i numeri di giorni.
Resta da inviare esclusivamente il certificato telematico di gravidanza, adempimento che è effettuato dal medico certificatore.
In caso di malattia parte il congedo di maternità
Presupposto fondamentale per la fruizione del congedo di maternità dopo il parto è quindi che la gestante e il nascituro siano in buona salute. Cosa succede quindi in caso di malattia?
Come specificato dall’INPS, in tal caso viene meno la flessibilità concessa e viene meno la validità del certificato medico rilasciato.
Dalla data della malattia ricadente nei mesi di fruizione ordinaria del periodo di astensione, anche se di un solo giorno, la lavoratrice sarà quindi posta in congedo di maternità.
Congedo di maternità dopo il parto: si può rinunciare alla flessibilità?
Cosa succede invece se la lavoratrice intende rinunciare alla facoltà di fruire della flessibilità?
Trattandosi di un’opzione alternativa alla modalità tradizionale di utilizzo del congedo di maternità, ossia due mesi prima e tre mesi dopo il parto, la revoca è possibile.
Tuttavia in questa ipotesi il calcolo del periodo di congedo di maternità riconosciuto comprenderà anche i periodi già lavorati prima della rinuncia ma senza diritto all’indennità dell’INPS.
Alla lavoratrice saranno pagati solo i periodi di congedo che precedono il parto successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post parto. I periodi già lavorati saranno invece regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.
Una regola che lascia fuori solo le rinunce in caso di malattia, considerando che si tratta di fatti indipendenti dalla volontà della gestante.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo di maternità dopo il parto: quando è possibile e come fare?