Condono delle cartelle e rate della pace fiscale, l'intreccio di scadenze previste dal decreto MEF e dal decreto Sostegni bis rischia di annullare i benefici dello stralcio dei debiti fino a 5.000 euro per i carichi inclusi in rottamazione e saldo e stralcio. Dall'AdER arriva una possibile soluzione, ma si attendono chiarimenti ufficiali.
Condono delle cartelle e pace fiscale, non coincidono le scadenze relative alla procedura di stralcio dei debiti fino a 5.000 euro e al versamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio.
Le anticipazioni sul decreto dell’Economia relativo allo stralcio dei carichi affidati nel decennio 2000-2010 e le nuove scadenze per pagare le rate della pace fiscale, ufficializzate con la conversione in legge del decreto Sostegni bis, evidenziano il rischio penalizzazione per chi ha in corso un piano di definizione agevolata.
La scadenza del 31 ottobre 2021 per la procedura di stralcio delle cartelle è successiva a quelle per il versamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio congelate nel corso del 2020.
Un mancato coordinamento dei tempi che, salvo modifiche, rischia di ripercuotersi sui contribuenti ammessi alla pace fiscale.
Questi, sebbene inclusi tra coloro che potranno beneficiare dell’annullamento automatico dei debiti, si troverebbero a versare le rate dovute fino al mese di ottobre pena la decadenza dalla definizione agevolata.
Si attendono tuttavia chiarimenti ufficiali sulla possibilità di sospendere il versamento dei debiti fino a 5.000 euro e di ricalcolare in autonomia le rate dovute, affidandosi al servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Condono delle cartelle e pace fiscale, cortocircuito di scadenze per lo stralcio dei debiti
È il Sole24Ore, che ha fornito i primi dettagli sul decreto del MEF relativo allo stralcio delle cartelle, ad evidenziare il cortocircuito creatosi in relazione alle rate della pace fiscale.
Se potenzialmente anche per i debiti inclusi in rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle si può beneficiare del condono automatico, allo stato attuale la procedura di annullamento sembra limitata alle sole rate dovute successivamente al 31 ottobre 2021.
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia, entro ottobre dovrà essere completata la procedura di stralcio dei carichi fino a 5.000 euro, previsto per le cartelle relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 relative a contribuenti con redditi non superiori a 30.000 euro nell’anno d’imposta 2019.
A precedere l’appuntamento vi sono però le sei rate della rottamazione e del saldo e stralcio, le cui scadenze sono state rimodulate dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis.
Stando alle regole vigenti, omettere il versamento delle somme dovute porta alla decadenza dalla pace fiscale e, in sostanza, anche chi è consapevole di rientrare nella platea di 2,5 milioni di contribuenti ammessi allo stralcio dei debiti si troverebbe a dover versare le rate dovute.
Tali somme, per espressa previsione normativa, non verrebbero rimborsate al contribuente qualora, al 31 ottobre 2021, dovessero risultare tra quelle annullate.
Condono delle cartelle, dalla sospensione della riscossione al servizio AdER di ricalcolo della pace fiscale: in attesa di chiarimenti ufficiali
La lettura fornita dal Sole24Ore mette alla luce gli effetti negativi di norme che appaiono troppo spesso scoordinate.
Bisogna tuttavia evidenziare due aspetti.
Il comma 6, articolo 4 del decreto Sostegni, con il quale è stato introdotto lo stralcio delle cartelle, dispone la sospensione della riscossione dei debiti fino a 5.000 euro, relativi al periodo 2000-2010, fino alla data di annullamento fissata dal decreto del Ministero dell’Economia.
Non essendovi esplicite esclusioni, anche per le somme dovute per la definizione agevolata si potrebbe teoricamente beneficiare della sospensione delle procedure di riscossione, fino al 31 ottobre 2021.
Un ulteriore punto sul quale occorre porre attenzione è relativo ad un apposito servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per la verifica circa la presenza di debiti oggetto di stralcio nel piano di pagamento di rottamazione ter e saldo e stralcio.
Il servizio si limita a controllare data di affidamento e importo residuo del debito calcolato al 23 marzo 2021, per verificare se ricade nel periodo 2000-2010 e se è di importo non superiore a 5.000 euro. Sulla base della propria dichiarazione dei redditi 2020 (anno d’imposta 2019), il contribuente dovrà accertarsi di non aver oltrepassato il limite di 30.000 euro di reddito.
Se si rientra nel parametro reddituale, il servizio consente di stampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai carichi annullati.
In questo ultimo caso, il contribuente potrebbe affidarsi alla procedura di calcolo presente sul portale dell’AdER per pagare solo le somme effettivamente dovute a titolo di rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle, rispettando le nuove scadenze previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis.
Si tratta di ogni caso di una procedura delicata, considerando che appare implicito che in caso di errori si decadrebbe dai benefici della pace fiscale.
In ogni caso, ad oggi appare questa l’unica via percorribile per evitare di dover versare prima del 31 ottobre 2021 somme ammesse allo stralcio automatico.
Si resta in ogni caso in attesa di chiarimenti ufficiali sulla possibilità di avvalersi di tale servizio e sull’applicabilità della sospensione della riscossione anche per le somme ammesse alla definizione agevolata.
Considerando che il primo appuntamento con le rate della pace fiscale è fissato al 2 agosto 2021, la risposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria dovrà essere quantomai celere.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Condono delle cartelle e pace fiscale, cortocircuito di scadenze per lo stralcio dei debiti