Comunità energetiche: per gli ETS la restituzione degli incentivi non è distribuzione di utili

Tommaso Gavi - Imposte

La restituzione del contributo GSE da parte della comunità energetica costituita come ente del terzo settore non è in contrasto con il divieto di distribuzione degli utili. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, che si sofferma sul trattamento fiscale delle somme

Comunità energetiche: per gli ETS la restituzione degli incentivi non è distribuzione di utili

La restituzione delle somme ai propri associati, da parte di una comunità energetica rinnovabile costituita come ente del Terzo Settore, non costituisce un aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 37 del 22 luglio scorso.

Il documento di prassi fa chiarezza sul corretto trattamento fiscale da applicare al contributo ARERA, previsto come restituzioni che la CER opera nei confronti dei propri membri o soci che hanno concorso all’autoconsumo di energia.

Comunità energetiche: per gli enti del Terzo Settore la restituzione degli incentivi non si considera distribuzione di utili

Con la risoluzione numero 37 del 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle regole relative alla tassazione del contributo ARERA riconosciuto nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili.

Il documento di prassi si concentra sul caso di un soggetto costituito come ente del Terzo Settore.

In merito alla tassazione delle restituzioni che la CER opera nei confronti di membri o soci che hanno concorso all’autoconsumo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme non sono in contrasto con il divieto di distribuzione degli utili.

L’Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti, richiamando il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la direttiva europea 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia che a sua volta introduce le configurazioni sperimentali dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili, per gli enti del Terzo settore:

“è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.”

A tale divieto è però prevista un’eccezione, quella del caso in cui le cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Proprio l’articolo 5, appena richiamato, riconosce tra le attività che gli enti del Terzo Settore possono svolgere anche:

  • gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente:
    • l’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    • la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo;
    • la produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 37 del 22 luglio 2024
Trattamento fiscale dei contributi GSE ai membri delle comunità energetiche, costituite in forma di enti non commerciali.

Comunità energetiche: le regole sulla restituzione dei contributi

Nell’ambito delle attività per favorire la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, l’apertura dei portali del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha permesso di presentare domanda per:

  • una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa;
  • un contributo di valorizzazione dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete pubblica (il cosiddetto contributo ARERA), calcolato sull’energia condivisa.

Tali incentivi spettano alle CER, comunità energetiche rinnovabili, costituite dopo il recepimento della direttiva UE 2018/2001.

In base all’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva, i clienti finali si possono organizzare in comunità nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
  • la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali;
  • per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
  • la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Nel rispetto di tali requisiti i clienti finali possono demandare all’ente del Terzo Settore la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

I chiarimenti sugli aspetti fiscali collegati sono stati forniti:

Nel caso di gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, costituito da condomini composti unicamente da persone fisiche:

“è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).”

Nel caso di comunità energetiche organizzate come enti non commerciali, i proventi della vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, in quanto riconducibili allo svolgimento di attività commerciale.

Tale attività, però, è effettuata in forma non abituale. I proventi rientrano tra i redditi diversi, ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.

Per i soggetti diversi da quelli che producono redditi d’impresa hanno invece rilevanza fiscale esclusivamente il corrispettivo della vendita dell’energia che eccede l’autoconsumo istantaneo.

Nel caso in cui sia demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, i clienti finali e i produttori che fanno parte della configurazione devono aver dato mandato allo stesso referente per la costituzione e gestione della configurazione.

Si viene quindi a creare un rapporto di mandato senza rappresentanza.

In conclusione, quindi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri e non in capo alla Comunità energetica.

Il corretto trattamento fiscale da applicare varia sulla base della natura propria del soggetto.

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