Compensazione crediti agevolativi: via libera senza visto di conformità

Alessio Mauro - Irpef

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla compensazione con F24 dei crediti agevolativi e sulle regole relative all'obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi

Compensazione crediti agevolativi: via libera senza visto di conformità

Con quali importi possono essere portati in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi e dal super-ACE?

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti nella risposta all’interpello numero 139 del 21 giugno 2024.

Il documento di prassi apre alla compensazione tramite modello F24 con le somme dovute a titolo di PREU e dello 0,8 per cento sulle somme giocate da una concessionaria della gestione della rete del Lotto.

I chiarimenti riguardano anche l’obbligo di apposizione del visto di conformità, previsto esclusivamente per la compensazione delle imposte sui redditi, a quelle sostitutive e all’IRAP.

Sono quindi esclusi dall’obbligatorietà i crediti di natura strettamente agevolativa, tra cui il credito super-ACE.

I limiti alla compensazione dei crediti con F24

Con la risposta all’interpello numero 139 del 21 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla compensazione con modello F24 dei crediti relativi ai bonus edilizi e al super-ACE.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 139 del 21 giugno 2024
Chiarimenti sulla compensazione dei crediti agevolativi e sull’obbligo dell’apposizione del visto di conformità.

Il documento di prassi prende spunto dai quesiti posti dall’istante, una concessionaria della gestione della rete del Lotto.

Nello specifico vengono chieste delucidazioni sulla possibilità di compensare i seguenti tributi:

  • il prelievo erariale unico, PREU;
  • l’importo pari allo 0,8 per cento delle somme giocate.

Il contribuente chiede inoltre chiarimenti sull’eventuale obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi che prevede la compensazione delle imposte dovute con i crediti agevolativi.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ai quesiti dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 disciplina la compensazione dei crediti con i versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato.

Al comma 2 sono elencati i debiti interessati dal versamento e dalla compensazione, tra cui rientrano:

“le altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.”

La compensazione è prevista per le somme riscosse con modello F24, ovvero:

  • quelle incluse nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • quelle previste da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter) del citato comma 2;
  • quelle previste espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La compensazione è permessa anche per ogni altra entrata, anche di carattere non fiscale o parafiscale, da individuare in sede regolamentare con decreto dei Ministri competenti.

Le regole sulla compensazione dei crediti agevolativi e sull’apposizione del visto di conformità

Dopo aver riepilogato le regole sulla compensazione con modello F24, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito super-ACE.

L’importo può essere utilizzato in compensazione senza limiti. Lo stesso vale per i crediti derivanti dai bonus edilizi, per le rate residue non fruite.

Dal momento che le imposte citate dall’istante devono essere versate con modello F24, è possibile compensarle con i crediti d’imposta in questione, acquisiti mediante cessioni.

Per tali crediti l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’articolo.

In merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità viene spiegato che si applica alle dichiarazioni dei redditi che permettono l’utilizzo di crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi a:

  • imposte sui redditi;
  • addizionali alle imposte sui redditi;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive.

L’Agenzia delle Entrate spiega quanto segue:

“Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.”

Nel caso in questione, il credito super-ACE deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’attività di controllo ma non per la costituzione del diritto.

In conclusione, tale credito non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità.

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