Cessione del credito superbonus: nessuno sblocco con il solo pagamento del professionista

Tommaso Gavi - Irpef

Nell'ambito di interventi del superbonus, se al 30 marzo 2024 sono stati effettuati esclusivamente pagamenti dei professionisti non è percorribile la strada della cessione del credito e dello sconto in fattura

Cessione del credito superbonus: nessuno sblocco con il solo pagamento del professionista

Il pagamento del professionista entro il 30 marzo 2024 non è sufficiente a “sbloccare” l’accesso alla cessione del credito per gli interventi che rientrano nel superbonus.

A chiarirlo è la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate, direzione Lombardia, il cui contenuto è stato anticipato da Il Sole 24 Ore.

Il versamento dell’importo relativo alla parcella del professionista non è sufficiente a superare il divieto di cessione del credito per le cosiddette “CILAS dormienti”.

Cessione del credito superbonus: nessuno sblocco con il solo pagamento del professionista

A fornire chiarimenti sulla possibilità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per gli interventi del superbonus, nel caso di pagamento delle spese dei professionisti entro il 30 marzo 2024, è la direzione Lombardia dell’Agenzia delle Entrate.

Il Sole 24 Ore anticipa il contenuto della risposta, chiarendo che i versamenti non permettono di superare le misure introdotte dal DL 39/2024, che potenzia ulteriormente il divieto di opzioni alternative alla fruizione dell’agevolazione attraverso la detrazione.

Con riferimento al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024, se non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati è vietato l’accesso alle opzioni di fruizione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Tra le spese per lavori già effettuati non possono rientrare quelle sostenute per il pagamento delle parcelle dei professionisti.

Il requisito interessa chi ha optato per la cessione del credito prima del 17 febbraio 2023, rispettivamente per le spese del superbonus e di un altro bonus edilizio, con esclusione di quelli legati all’acquisto di un immobile e del bonus barriere.

Nel caso specifico le spese che l’istante dichiara di aver sostenuto sono quelle relative alla progettazione e all’istruttoria per il rilascio del permesso di costruire, pagate con modalità tracciata.

Cessione del credito superbonus: nessuno sblocco con il solo pagamento del professionista

Diversamente da quanto prospettato dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate non ritiene che le spese propedeutiche agli interventi siano assimilabili a quelle per gli interventi edilizi, alla luce anche del fatto che sia la circolare n. 17/2023 sia il decreto Requisiti le citano in modo separato.

Per “lavori già effettuati” si devono intendere gli interventi indicati nel titolo edilizio e non le prestazioni di tecnici e professionisti o spese amministrative.

Il chiarimento aggiunge un tassello a un quadro decisamente complesso in cui la normativa presenta ancora alcuni dubbi.

Tra questi, quelli legati alla natura delle spese sostenute. Il sostenimento delle spese per i lavori già effettuati apre alla cessione del credito e allo sconto in fattura a prescindere dalla tipologia di intervento? In altre parole, avendo sostenuto una spessa che rientra nel bonus ristrutturazioni, è possibile accedere anche all’ecobonus?

Ulteriori nodi da chiarire riguardano anche lo sconto in fattura, ovvero l’assenza di bonifici effettuati dal soggetto in presenza della scelta di fruizione indiretta dell’agevolazione.

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