Cos'è la cessione del credito, quando si applica e chi può ancora sceglierla? Il punto della situazione

I divieti all’utilizzo della cessione del credito, in relazione alle spese sostenute per i diversi bonus edilizi, hanno progressivamente ridotto la platea di chi può scegliere la fruzione indiretta dell’agevolazione.
Ma cos’è la cessione del credito e quando si può applicare?
Il punto sulle regole per l’opzione stabilita dall’articolo 121 del decreto Rilancio con un occhio all’imminente scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in relazione agli importi delle agevolazioni edilizie.
Cessione del credito: cos’è
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono due modalità di fruizione indiretta delle agevolazioni edilizie, alternative alla detrazione.
Ad introdurre la cessione del credito per le somme relative al super bonus e agli altri bonus edilizi è stato l’articolo 121 del decreto 19 maggio 2020, il decreto Rilancio.
Al momento, in alcuni casi e nel rispetto di requisiti stringenti, è ancora possibile scegliere la cessione del credito.
In questo caso il contribuente può optare per:
“la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”
Il soggetto può quindi scegliere la cessione del credito maturato per gli interventi edilizi, nel rispetto di specifiche condizioni.
Nella forma originaria prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio non erano stati fissati molti dei “paletti” al momento presenti, oltre alle limitazioni della platea dei possibili beneficiari.
Non erano stati stabiliti particolari limiti al numero delle possibili cessioni e ai soggetti a cui cedere le somme.
Inizialmente era anche prevista la possibilità di frazionamento, poi limitata dal novembre del 2021 con la stretta del decreto antifrodi.
Possono essere ceduti solamente gli importi interi, destinando ciascuna annualità del bonus edilizio.
Cessione del credito: quando si applica
Come anticipato, la platea di soggetti che può scegliere di utilizzare la cessione del credito è andata via via restringendosi.
Una decisa stretta è stata prevista dal cosiddetto “decreto Blocca Cessioni”, il DL 11/2023, che ha stabilito il divieto all’utilizzo della cessione del credito sia per gli interventi relativi al superbonus che per quelli relativi alle agevolazioni edilizie.
Erano inizialmente state previste alcune eccezioni per gli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore, IACP, sismabonus cratere e edilizia libera per i cantieri già iniziati al 16 febbraio scorso.
Ulteriori eccezioni erano inoltre previste per gli interventi di rimozione ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso del superbonus, la deroga al blocco era stata prevista per i contribuenti con interventi già iniziati prima del 17 febbraio 2023, se è stata presentata la CILA e, nel caso di interventi nei condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori (oltre alla CILA).
Sull’impianto del generale divieto, ma soprattutto sulle deroghe, è intervenuto il DL n. 39/2024, sopprimendo gran parte delle deroghe.
Tra gli ulteriori vincoli è stato previsto il blocco della cessione del credito alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni, per le spese relative al superbonus.
Inoltre è stata eliminata la remissione in bonis, lo strumento che permetteva la regolarizzazione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate oltre la scadenza con il pagamento di una sanzione.
Cessione del credito, chi può ancora sceglierla
Le deroghe al divieto di cessione del credito sono state ridotte dal decreto n. 39/2024.
Possono ancora scegliere la cessione del credito i soggetti che, alla data in data precedente al 30 marzo 2024 abbiano:
- presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119;
- già iniziato i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Gli stessi requisiti si applicano agli interventi relativi a IACP e ONLUS.
Oltre ai soggetti che rispettano i requisiti riepilogati in precedenza ci sono altre deroghe.
Nel caso del superbonus, la cessione è permessa per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, per i quali i documenti di abilitazione ai lavori siano state presentate alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024.
In merito al bonus barriere architettoniche, con riferimento all’anno 2024, la cessione del credito è prevista se il titolo abilitativo è stato presentato entro il 29 marzo dello scorso anno o se i lavori risultino già avviati (con versamento di un acconto o in presenza di un accordo vincolante).
I soggetti che possono ancora scegliere la cessione del credito devono fare particolare attenzione al calendario.
È in arrivo la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli importi di interventi edilizi, le cui spese sono state sostenute nel 2024.
La data da segnare in agenda è il 17 marzo, con un ritardo di un giorno rispetto al termine canonico.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito: cos’è e quando si applica