Ambito soggettivo di applicazione del CCNL: le clausole hanno efficacia solo nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Tuttavia, a prescindere dall'iscrizione al sindacato, in alcuni casi l'accordo può vincolare le parti del rapporto di lavoro non firmatarie quando manifestano la volontà di voler applicarlo.
Qual è l’ambito soggettivo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro?
Il CCNL, come qualsiasi tipo di contratto, ha forza di legge esclusivamente tra le parti che l’hanno firmato e produce i suoi effetti solo nei confronti delle associazioni sindacali direttamente stipulanti.
Ad un livello inferiore, poi, il contenuto del contratto dispiega i suoi effetti anche nei confronti degli individui, rispettivamente datori di lavoro e lavoratori, appartenenti alle associazioni sindacali che l’hanno siglato.
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui datore di lavoro e il lavoratore estranei al CCNL, vi aderiscono implicitamente o esplicitamente, tramite un riferimento chiaro e preciso nel contratto di lavoro privato o ponendo in essere un semplice comportamento concludente.
Ambito soggettivo di applicazione del CCNL
Il datore di lavoro è libero di scegliere l’associazione sindacale a cui iscriversi, ma una volta iscritto deve obbligatoriamente applicare il CCNL dell’associazione a cui ha aderito.
A quel punto, quel contratto si applicherà a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta. Non ha importanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria che non corrispondono all’attività svolta dall’imprenditore: si darà sempre riscontro alla libera volontà delle parti.
Con la caduta del fascismo e la fine dell’ordinamento corporativo, infatti, è stato abrogato l’articolo 2070 del Codice Civile che individuava il CCNL applicabile facendo riferimento “all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”
Nel caso, però, che vi sia discordanza tra contratto e categoria economica dell’imprenditore, il giudice a cui ci si rivolge per risolvere eventualmente una controversia sul punto, può determinare la giusta retribuzione utilizzando come parametro i minimi tabellari previsti dal CCNL della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro.
Quando, invece, la retribuzione contrattuale del dipendente, a fronte dell’attività svolta, risulti inadeguata si fa riferimento alla categoria economica in cui opera l’azienda secondo quanto disposto dall’articolo 36 della Costituzione.
I casi in cui il CCNL ha efficacia anche al di fuori delle parti stipulanti
Il datore di lavoro può decidere di inserire nel contratto individuale di lavoro alcune clausole di un CCNL differente da quello della categoria economica di appartenenza esclusivamente con lo scopo di assicurare al singolo dipendente un trattamento più favorevole.
Tra l’altro, il CCNL trova applicazione anche nei confronti di lavoratori e datori di lavoro che, sebbene non iscritti alle associazioni sindacali che l’hanno stipulato, lo recepiscono volontariamente, sia in via implicita o in via esplicita. È il caso, per esempio, della sottoscrizione della lettera di assunzione che vi fa espresso riferimento.
Si parla, a riguardo, di “recezione” del CCNL, del datore di lavoro e lavoratore, che in questo modo esprimono la volontà di accogliere nel loro contratto le clausole di un CCNL e di conformarsi ad esse come se fossero state direttamente da loro pattuite.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ambito soggettivo di applicazione del CCNL